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Del diritto univerale e del 'particulare'
21 luglio 2010 - Replica alla risposta del Governo sulla denuncia alla Corte Europea della Legge elettorale

Consiglio d’Europa F-67075 strasburgo - cedex MEMORIA nei ricorsi: n. 20598/08, Dova c. Italia, rappresentato e difeso dall’avvocato Aldo Bozzi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Largo Ildefonso Schuster n. 1 – CAP 20122. n. 20671/08 Versolato c. Italia, rappresentato e difeso dall’avvocato Aldo Bozzi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Largo Ildefonso Schuster n. 1 – CAP 20122. n. 35953/08 Bozzi e altri c. Italia, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avvocati Felice Carlo Besostri, Giuseppe Bozzi, Giuseppe Porqueddu e Aldo Bozzi, presso quest’ultimo elettivamente domiciliati in Milano, Largo Ildefonso Schuster n. 1 – CAP 20122. *** *** *** E’ appena il caso di sottolineare che la presente memoria concerne unicamente i tre ricorsi n. 20598/08, n. 20671/08 e n. 35953/08. In relazione a questi ricorsi assume preminente importanza il secondo quesito posto dalla Corte. Poiché il Governo Italiano non ha sostanzialmente risposto alla questione sollevata dai ricorrenti con i suddetti tre ricorsi, con i quali hanno denunciato la violazione del primo comma dell’art. 6 e dell’art. 13 della Convenzione (mancanza di un Giudice competente: difetto assoluto di giurisdizione), si rende necessario riportare il discorso nell’alveo dell’oggetto della controversia e, a tal fine, in primo luogo richiamare in estrema sintesi i fatti della causa, prima di passare alla esposizione delle ragioni giuridiche a sostegno dei ricorsi. SINTETICA ESPOSIZIONE DEI FATTI DELLA CAUSA 1. Con la Legge ordinaria n. 270 del 21 dicembre 2005 sono state introdotte nell’ordinamento giuridico italiano profonde modificazioni delle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. In particolare, le modificazioni riguardano: a) la eliminazione del “voto libero e diretto” a favore di ogni candidato deputato e di ogni candidato senatore previsto dalla Costituzione (art. 48, 56, 58) e la sostituzione del soppresso “voto libero e diretto” (così detto voto di preferenza) con il “voto alla lista” non previsto nella Costituzione; b) la attribuzione dei seggi di Deputato e di Senatore mediante la applicazione di un enorme premio di maggioranza non previsto nella Costituzione (attribuzione automatica del 55% della Camera dei Deputati e del 55% dei posti di senatore attribuiti in ogni Regione) con conseguente sostanziale abbandono del sistema proporzionale previsto dalla Costituzione (art. 56, 57), che avrebbe imposto l’attribuzione proporzionale dei posti in base ai risultati elettorali; c) la predisposizione delle schede elettorali contenenti già stampato, per ogni lista, il nominativo della persona destinata a governare, in luogo della libertà di scelta attribuita dalla Costituzione al Presidente della Repubblica per affidare l’incarico di formare il nuovo Governo (art. 92). 2. Il 6 febbraio 2008, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, vennero indette le nuove elezioni del Senato e della Camera dei Deputati. Le elezioni si sarebbero dovute svolgere in base alle illegittime disposizioni incostituzionali introdotte con la citata Legge ordinaria n. 270/2005. 3. Poiché era evidente la violazione delle norme della Costituzione da parte del legislatore ordinario, per avere approvato le suddette modificazioni delle leggi elettorali, e quindi era evidente la incostituzionalità del procedimento elettorale che era stato avviato con l’indizione delle elezioni, i ricorrenti Aldo Bozzi, Giuseppe Bozzi e Giuseppe Porqueddu hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendo l’annullamento dei decreti di indizione delle elezioni, previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di illegittimità costituzionale delle ricordate modificazioni introdotte con la Legge n. 270/2005. Nel giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale sono intervenuti i ricorrenti Felice Carlo Besostri e Domenico Gallo. 4. Con la sentenza n. 1855/2008 del 27 febbraio 2008 il Tribunale Amministrativo Regionale, non ha investito la Corte Costituzionale delle questioni di costituzionalità sollevate, ma ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione. 5. Avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale i ricorrenti hanno proposto appello al Consiglio di Stato, il quale non ha investito la Corte Costituzionale delle questioni di costituzionalità sollevate ma, con decisione n. 1053/2008 dell’11 marzo 2008 ha respinto il gravame, dichiarando il difetto di giurisdizione, e l'inammissibilità del ricorso per asserita (ma inesattamente) natura politica dell'atto 6, In data 25 marzo 2008, il ricorrente Aldo Bozzi ha presentato al Tribunale Ordinario Civile di Milano un ricorso per provvedimento d’urgenza (di cui si allega copia), con il quale ha chiesto il promovimento del giudizio di costituzionalità avanti alla Corte Costituzionale affinché si pronunciasse sulle questioni d’incostituzionalità delle suddette disposizioni della Legge n. 270/2005. 7. Il Governo Italiano si è opposto, deducendo il difetto di giurisdizione. 8. Con provvedimento del 31 marzo 2008 (di cui si allega copia), il Giudice unico del Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso, anche per asserito difetto di giurisdizione. 9. Nel frattempo, le SS.UU. della Corte di Cassazione con ben otto sentenze, dal n. 9151/08 al n. 9158/08 dell'8 aprile 2008 hanno dichiarato che vi è difetto assoluto di giurisdizione su "ogni questione concernente le operazioni elettorali, ivi comprese quelle relative all'ammissione delle liste", la cui cognizione competerebbe in via esclusiva al giudizio delle nuove Camere. 10. Di conseguenza, si è verificata una situazione di mancanza di qualsiasi via di ricorso a un'autorità giurisdizionale interna, perché tutti i Giudici (amministrativi, ordinari di merito e la Corte di Cassazione a Sezioni Unite) hanno affermato che in Italia non vi è alcun Giudice competente a conoscere dei diritti spettanti agli elettori per esercitare il loro diritto di voto. Con la conseguenza che qualunque elettore ha titolo per proporre subito il ricorso a Strasburgo, in quanto manca ogni eventuale via interna. 11. In tale situazione, i ricorrenti Aparecido Versolato e Paolo Dova , mancando ogni via interna di ricorso, hanno adito direttamente codesta Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, rispettivamente con il ricorso n. 20598/08, Dova c. Italia, e con il ricorso n. 20671/08 Versolato c. Italia , lamentando la violazione dell’art. 6, primo comma della Convenzione, sotto il profilo della violazione del diritto di adire un Giudice. 12. Nel frattempo, il ricorrente Felice Carlo Besostri ha presentato ricorso avanti alla Corte Costituzionale denunciando il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato nei confronti dell’ordine giudiziario e del Parlamento, per affermare il proprio diritto costituzionale, quale elettore facente parte del “corpo elettorale”, di potere esercitare la sovranità popolare (diritto di votare in conformità alla Costituzione) nelle forme e nei limiti della Costituzione, e di poter avere un giudice precostituito per legge, che possa decidere del caso ovvero rimettere la questione alla Corte Costituzionale, unico organo competente a statuire sulla legittimità costituzionale della legge elettorale. In particolare, egli ha denunciato che la situazione per la quale non vi sia un Giudice precostituito per legge, che sia competente ad esaminare il ricorso di un cittadino elettore proposto prima delle elezioni, attraverso l’impugnazione di un atto amministrativo, al fine di poter esercitare il proprio diritto di voto in conformità alla Costituzione, costituisce lesione grave di principi elementari di ogni Stato di diritto e massimamente in un ordinamento di tipo parlamentare, quale è la Repubblica Italiana. 13. Nel giudizio per conflitto di attribuzione sono intervenuti i ricorrenti Aldo Bozzi e Natalina Raffaelli unitamente ad altri numerosi cittadini (a loro volta ricorrenti in numerosi ricorsi avanti a codesta Corte Europea: ricorsi n. 49538/08, n. 39854/08, n. 49434/08, n. 49512/08, n. 49519/08, n.49545/08, n.49548/08). 14. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con Ordinanza n. 284 del 2008 , ha ritenuto che non di conflitto di attribuzione si trattava ma di giurisdizione, quindi si è vista costretta a dichiarare che non aveva competenza a decidere sulla questione. 15. Va ricordato, infatti che la stessa Corte Costituzionale in due precedenti sentenze, n.15/2008 e n. 16/2008, aveva fatto presente che sulle questioni di costituzionalità concernenti le modificazioni delle leggi elettorali introdotte con la Legge ordinaria n. 270/2005 era necessario che essa venisse investita “nelle forme ordinarie”, cioé nelle forme previste per il promuovimento dei giudizi di costituzionalità da parte dei Giudici avanti ai quali pende una controversia per la cui soluzione si rende necessario risolvere le questioni di costituzionalità (nelle forme previste dall’art. 23 della Legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87 (recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale). *** *** *** Esaurita così la sintetica esposizione dei fatti, i ricorrenti, prima di passare alle risposte ai quesiti posti alle parti da codesta Corte Europea, ritengono opportuno fare una PREMESSA DI CARATTERE GENERALE Il principio di legalità costituzionale 16. In primo luogo, si tratta di affermare con la massima fermezza che il rispetto dell’art. 6, primo comma, e dell’art. 13 della Convenzione e dell’art. 3 del Protocollo 1 implica necessariamente l’accettazione del principio di legalità costituzionale delle Leggi ordinarie, nel senso che deve essere accettato il principio che anche le leggi elettorali in Italia devono rispettare la Costituzione e che in Italia anche le leggi elettorali sono soggette al sindacato della Corte Costituzionale. 17. Al termine della seconda guerra mondiale, e all’esito del referendum istituzionale in Italia venne eletta l’Assemblea Costituente che deliberò la Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948. 18. La Costituzione è la Legge Fondamentale dell’ordinamento giuridico italiano. 19. Ai fini del presente giudizio assume rilevanza il primo comma dell’art. 117 della Costituzione, che impone al legislatore ordinario (cioè al Parlamento, per le leggi dello Stato, e ai Consigli Regionali, per le leggi regionali) il “rispetto della Costituzione”. 20. In altri termini, il legislatore ordinario non può emanare alcuna legge (statale o regionale) che non rispetti la Costituzione. Le Leggi che non rispettano la Costituzione sono incostituzionali. In altri termini, il fondamentale principio di legalità nell’ordinamento giuridico italiano vincola anche il Parlamento, in quanto la legalità di una legge si misura sulla base delle norme della Legge Fondamentale cioè della Costituzione. 21. Tutto questo vale anche per le leggi elettorali approvate dal Parlamento. Anche le leggi elettorali devono “rispettare la Costituzione. 22. La Corte Costituzionale è il Giudice precostituito (art. 134 e seg. della Costituzione) che è competente per giudicare sulla costituzionalità delle Leggi 23. Ancora va ricordato che in base a queste disposizioni il sindacato sulle Leggi ordinarie è di competenza esclusiva della Corte Costituzionale avanti alla quale i singoli non possono ricorrere direttamente. In altri termini. in Italia è previsto che la Corte Costituzionale può essere adita soltanto dai Giudici quando dubitano della costituzionalità di una legge che, ai fini della decisione, essi devono applicare. I singoli possono soltanto denunciare la incostituzionalità di una Legge ordinaria rilevante ai fini del decidere la controversia pendente avanti a un Tribunale. Essi possono, quindi, chiedere al Giudice, avanti al quale pende il processo, di proporre il giudizio di costituzionalità avanti alla Corte Costituzionale, ma non sono legittimati a proporre ricorso diretto contro le leggi che essi ritengono incostituzionali. Inoltre, essi, quando sono parti nel giudizio pendente avanti al Giudic0e a quo remittente avanti alla Corte Costituzionale, hanno diritto di partecipare al giudizio che sia stato promosso avanti alla Corte Costituzionale. 24. Tenendo conto di tutto quanto sin qui sinteticamente ricordato, risulta chiaro che in Italia la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e il Giudice Ordinario dichiarando il difetto assoluto di giurisdizione non soltanto hanno precluso l’accesso a un qualsiasi Giudice (ordinario, amministrativo) ma hanno anche precluso al cittadino l’accesso alla Corte Costituzionale, dal momento che il giudizio di costituzionalità può essere promosso soltanto da un Giudice. 25. Orbene, nei propri ricorsi avanti a codesta Corte Europea i ricorrenti hanno invocato in primo luogo il diritto a un Tribunale, come sancito a garantito dal primo comma dell’art. 6 della Convenzione e il diritto a un ricorso effettivo, come sancito e garantito dall’art. 13 della Convenzione. **** **** Sulla base dei fatti sin qui ricordati, risulta palese che il secondo quesito assume preminente importanza in relazione ai nostri ricorsi. Di conseguenza si considera opportuno esporre in primo luogo le risposte al secondo quesito posto dalla Corte: « 2. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention? » 26. I ricorrenti si vedono costretti a ribadire che costituisce palese violazione dell’art. 6, primo comma, e dell’art. 13 della Convenzione, il fatto che il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione abbiano statuito il difetto assoluto di giurisdizione sulle azioni proposte dai ricorrenti dirette ad ottenere il rinvio alla Corte Costituzionale affinché pronunci sulla questione di costituzionalità delle modificazioni alle leggi elettorali introdotte con la Legge n. 270/2005. Infatti, dichiarando il difetto assoluto di giurisdizione è stato precluso ai ricorrenti l’accesso al Giudice e quindi anche alla Corte Costituzionale. 27. Il primo aspetto da considerare e far considerare a codesta Corte risiede nel fatto che i Giudici del Consiglio di Stato - cioè la massima Autorità giurisdicente nel settore che vede il diretto coinvolgimento dei pubblici poteri - ha dichiarato che nella materia che era stata ad esso sottoposta, non solo non aveva esso Consiglio di Stato alcun potere decisionale, ma l'intera materia era sottratta a qualsiasi Giudice nazionale (difetto assoluto di giurisdizione). In sostanza, una materia che intimamente impinge in uno dei diritti fondamentali del cittadino ai quali non solo si ispira, ma sui quali si fonda qualunque autentico sistema democratico - la legislazione riguardante i sistemi elettorali - nel nostro Paese è priva di un qualsiasi Giudice nazionale che possa esaminare le supposte violazioni delle quali i cittadini, a torto o a ragione, si sentano vittima. Occorre ricordare che proprio l'art. 1, secondo comma, Cost. dichiara che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi: in una democrazia rappresentativa con forma di governo parlamentare l'esercizio supremo della volontà popolare, espressione della sua sovranità, è la partecipazione al processo elettorale per la elezione dei membri delle Camere, che per l'art. 67 Cost rappresentano l'intera Nazione, quindi il popolo sovrano. Il diritto a votare quindi non può essere limitato che da leggi conformi a Costituzione. La materia è stata rivisitata dalla Corte di Cassazione pochi giorno dopo (sentenze delle Sezioni Unite civili 8 aprile 2008 da l n. 9151 al n. 9158), la quale ha - pur pronunziandosi in materia non perfettamente coincidente con quella qui in discussione ma tuttavia sostanzialmente analoga - confermato che, nella soggetta materia, ""…. né il giudice amministrativo né il giudice ordinario sono dotati di giurisdizione in ordine alla controversia di cui si tratta, ed in tal senso può parlarsi di difetto assoluto di giurisdizione …."" Ed ha poi soggiunto che ""…. la circostanza che la tutela giurisdizionale competa ad un organo speciale, quale è la giunta parlamentare, non implica un inammissibile vuoto di tutela, quantunque comporti il differimento della tutela medesima ad un momento successivo alla conclusione della consultazione elettorale (essendo evidentemente la giunta parlamentare competente quella espressa dalla Camera del Parlamento eletto) ". La inaccettabile applicazione estensiva del principio di autodichia del Parlamento con riguardo ad una materia (legittimità costituzionale di una legge) di competenza della Corte Costituzionale. 28. Il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione hanno applicato estensivamente e in maniera inaccettabile il principio di autodichia del Parlamento, enunciato nell’art. 66 della Costituzione, al di fuori dell’ambito strettamente concernente la materia delle operazioni elettorali (artt 87 d.p.r. n. 361 del 1957 e art. 27 d.leg. n. 533 del 1993) attuative del principio di autodichìa delle Camere, ""…. la cognizione di ogni questione concernente le operazioni elettorali è affidata alla funzione giurisdizionale esclusiva delle camere, tramite le rispettive giunte parlamentari, restando così preclusa qualsivoglia possibilità di intervento in proposito da parte del giudice ordinario e del giudice amministrativo …."" (Cass. civ., sez. un., 8.04.2008, n. 9152). Orbene, il concetto di “operazioni elettorali” si riferisce strettamente alle questioni attinenti eleggibilità dei candidati e degli eletti, alle irregolarità delle procedure, ecc.. Pertanto, del tutto impropriamente il Tribunale Amministrativo e il Consiglio di Stato hanno richiamato l’autodichia delle Camere, rifiutandosi di conoscere e giudicare sulle censure che i ricorrenti avevano rivolto non alle “operazioni elettorali” ma bensì alla Legge elettorale così come modificata dalla Legge n. 270/2005. 29. La estraneità del principio di autodichia nel presente caso emerge con chiarezza dal fatto che le censure che erano state mosse dai ricorrenti avanti al Tribunale Amministrativo Regionale e avanti al Consiglio di Stato consistevano nella denuncia di incostituzionalità della Legge elettorale come modificata dalla Legge n. 270/2005. Quindi, trattandosi di questione d’incostituzionalità di una Legge ordinaria, la materia fuoriusciva totalmente dall’ambito di applicazione dell’art. 66 della Costituzione (autodichia delle Camere) al quale era del tutto estranea, ma rientrava nell’ambito di applicazione degli articoli 134 e segg. della Costituzione (sulla competenza della Corte Costituzionale). 30. Il che significa che in tal modo la Cassazione e il Consiglio di Stato hanno violato non soltanto gli art. 24, 25, 66, 113, 117, primo comma, e 134 e segg. della Costituzione, ma hanno violato tutti i principi fondamentali su cui il concetto di vera giurisdizione di fonda, ed hanno violato l’art. 6, primo comma, e l’art. 13 della Convenzione secondo i quali il Giudice deve essere quello "naturale precostituito per legge", cioè predeterminato ed indifferente all'esito del giudizio ed alla sua stessa pronunzia (c.d. "terzietà del Giudice"). Nessuna norma esiste nell’ordinamento giuridico italiano che attribuisca al Parlamento la competenza a giudicare sulla costituzionalità di una norma di Legge. Questa competenza spetta unicamente alla Corte Costituzionale. violazione dell’art. 6, primo comma, e dell’art. 13 della Convenzione e dell’art. 3 del Protocollo 1 per la inaccettabilità del difetto assoluto di giurisdizione anche con riguardo alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate 31. I ricorrenti hanno adito il Giudice Amministrativo (Tribunale Amministrativo e Consiglio di Stato) per ottenere la tutela giurisdizionale del loro diritto di voto, quale garantito dalla Legge Fondamentale cioè dalla Costituzione. Non vi è dubbio alcuno che, pertanto, essi avevano diritto a un Giudice in base agli articoli 24 e 25 della Costituzione, il quale avrebbe dovuto promuovere il giudizio di costituzionalità, dopo avere verificato la non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate e come auspicato dalla stessa Corte in relazione al premio di maggioranza (non previsto da alcuna norma costituzionale, anzi da dette norme vietato esplicitamente, come si vedrà più avanti) e assegnato “comunque”, senza cioè un requisito minimo di voti o di seggi, in due sentenze della Corte Costituzionale in sede di esame dell'ammissibilità di referendum abrogativi di parti della legge 270/2005, che, se validati dalla maggioranza assoluta degli elettori iscritti, avrebbero aumentato la distorsione della volontà degli elettori attribuendo a una lista di candidati- e non più ad una coalizione di liste, il 55% dei seggi della camera dei deputati, anche se avesse preso meno voti del complesso delle liste con identico programma e lo stesso capo politico ( cosa possibile in quanto si vietano simboli confondibili e non programmi uguali, né l'indicazione di un candidato premier comune, purché non candidato in una delle liste) . Sotto quest’ultimo aspetto, è agevole qui dimostrare la non manifesta infondatezza delle questioni stesse, sottolineando che il raffronto non va fatto (come erroneamente pretende il Governo Italiano) con le legislazioni di altri Paesi, ma il raffronto va fatto con la Legge Fondamentale cioè con la Costituzione Italiana. 32 In proposito, si attira l’attenzione della Corte sulla circostanza che, proprio nell’ambito del Consiglio d’Europa, la Commissione Europea per la Democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia), nelle linee direttrici del Codice di buona condotta in materia elettorale, adottato nel 2002, ha tenuto a precisare al paragrafo 3.3 : « 3.3. L’existence d’un système de recours efficace a. L’instance de recours en matière électorale doit être soit une commission électorale, soit un tribunal. Un recours devant le Parlement peut être prévu en première instance en ce qui concerne les élections du Parlement. Dans tous les cas, un recours devant un tribunal doit être possible en dernière instance.» Ed ancora, nel successivo rapporto esplicativo, al paragrafo 92 la Commissione di Venezia ha nuovamente ribadito: « 3.3. L’existence d’un système de recours efficace 92. Afin que les règles du droit électoral ne restent pas lettre morte, leur non-respect doit pouvoir être contesté devant un organe de recours. Cela vaut en particulier du résultat de l’élection, dont la contestation permet d’invoquer les irrégularités dans la procédure de vote ; cela vaut aussi d’actes pris avant l’élection, en particulier en ce qui concerne le droit de vote, les listes électorales et l’éligibilité, la validité des candidatures, le respect des règles de la campagne électorale et l’accès aux médias ou le financement des partis. 33. Da ultimo, con riferimento a quello che, comunque è il motivo principale dei risorsi proposti dai ricorrenti, cioè il motivo con il quale si è dedotta la violazione del primo comma dell’art. 6 e la violazione dell’art. 13 della Convenzione - tenuto conto, altresì, che le questioni di costituzionalità delle modificazioni introdotte dal legislatore ordinario con la Legge n. 270/2005 rientrano in prima battuta nella Competenza del Giudice nazionale all’uopo precostituito per Legge, cioé rientrano nella competenza esclusiva della Corte Costituzionale - si considera opportuno ricordare che codesta Corte Europea con la sentenza Delcourt, paragrafo 25 , ha statuito: « Dans une société démocratique au sens de la Convention, le droit à une bonne administration de la justice occupe une place si éminente qu’une interprétation restrictive de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne correspondrait pas au but et à l’objet de cette disposition (cf., mutatis mutandis, l’arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, En Droit, paragraphe 8).». Numerosissime sono le sentenze di codesta Corte su questo punto, come la sentenza Golder, dove al paragrafo 35 si legge : « Le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge compte au nombre des principes fondamentaux de droit universellement reconnus; il en va de même du principe de droit international qui prohibe le déni de justice. L’article 6 par. 1 (art. 6-1) doit se lire à leur lumière. ». Ed infine, in particolar modo si addice al presente caso la sentenza F.E. c. Francia, dove al paragrafo 46 si legge: «La Cour rappelle que le fait d'avoir pu emprunter des voies de recours internes, mais seulement pour entendre déclarer ses actions irrecevables par le jeu de la loi ne satisfait pas toujours aux impératifs de l'article 6 § 1 : encore faut-il que le degré d'accès procuré par la législation nationale suffise pour assurer à l'individu le « droit d'accès » eu égard au principe de la prééminence du droit dans une société démocratique. L'effectivité du droit d'accès demande qu'un individu jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (voir l'arrêt Bellet précité, p. 42, § 36). ». 34. In conclusione, risulta con certezza che per effetto delle pronunce dichiarative del “difetto di giurisdizione”, da parte del del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione, e del Giudice ordinario, vi è stata violazione del primo comma dell’art. 6 e violazione dell’art. 13 della Convenzione. *** Si espongono qui di seguito le risposte al primo quesito posto dalla Corte: « 1. La discipline électorale des listes bloquées, telle qu’introduite par la loi no 270/2005, a-t-elle méconnu le droit des requérants de participer, lors du scrutin législatif des 13 et 14 avril 2008, à des élections assurant la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif, au sens de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention, compte tenu aussi de ce que ces listes peuvent comporter autant de candidats que le nombre total de sièges à pourvoir dans la circonscription? 35. Si osserva nella memoria del Governo che i singoli Stati dispongono in materia di un potere discrezionale di estrema ampiezza: come sarebbe dimostrato dalla grandissima varietà di soluzioni adottate da Paesi europei, di antica e sicura democrazia Il punto merita un'osservazione pregiudiziale, che incide sul concetto di "discrezionalità" e ne presuppone una chiara definizione e delimitazione. È a tutti noto che il concetto di potere discrezionale (tipico del diritto amministrativo, ma non estraneo al diritto costituzionale con riferimento al potere legislativo; es.: Cass. civ. [ord.], sez. I, 26.11.2004, n. 22351) presuppone che l'Autorità che di tale potere disponga, abbia di fronte a sé la possibilità di scegliere tra due o più soluzioni, tutte in astratto buone, legittime ed utili, ma delle quali alcune appaiono preferibili rispetto ad altre - anche sotto il profilo del buon andamento e dell'opportunità - per la miglior realizzazione e la massima cura dell'interesse pubblico primario perseguito. Dunque, la scelta propriamente "discrezionale" deve poter operare tra alternative tutte percorribili; e - come insegna la manualistica - può riguardare il quid, l'an, il quando, il quomodo. La "discrezionalità" di cui parla la difesa del Governo non può essere riferita erroneamente alle scelte fatte dal legislatore “ordinario” con la Legge n.270/2005, ma deve necessariamente essere riferita alle scelte fatte dal legislatore costituente quando ha approvato la Legge Fondamentale cioè la Costituzione Italiana. Infatti è in quella sede che la "discrezionalità" venne esercitata nell’approvare gli articoli 48, 56, 57 e 58 della Costituzione. Quindi, è quella "discrezionalità" che conta nel presente caso. Di conseguenza il raffronto , se si volesse fare, con le legislazioni straniere dovrebbe essere condotto con riferimento alle norme della Costituzione Italiana che disciplinano il diritto di voto e che costituiscono la base e il limite, al tempo stesso, di ogni legge elettorale in Italia. Perché con l’approvazione di questi articoli della Costituzione si sono delineati il contenuto e i limiti entro i quali il legislatore ordinario deve approvare le disposizioni di dettaglio per disciplinare le modalità delle elezioni politiche. Resta dunque concettualmente escluso che possa parlarsi di "discrezionalità" in senso proprio, allorché l'esercizio di questo potere conduca verso soluzioni che si risolvino in un sostanziale contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento, come avviene nel presente caso italiano. Questa semplicissima osservazione consente di sorvolare su tutte le linee difensive che si rinvengono negli scritti provenienti dal Governo italiano, che mostra di voler volutamente ignorare questi concetti e questi limiti. Fatta questa precisazione, occorre ora affrontare il merito delle questioni di cui si discute. Più che dalle norme via via citate nei vari ricorsi e nelle difese di controparte, in questa sede devono essere fatte valere - ed in particolare noi chiediamo che emergano e vengano difesi e fatti prevalere, i fondamentali principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, cui l'intera Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali si ispira e che sono splendidamente riassunti nel "preambolo" di quest'ultima, dove solennemente si afferma:  che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l'applicazione universale ed effettiva dei diritti e delle Libertà fondamentali che vi sono enunciati;  che questi diritti e queste Libertà fondamentali costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo;  che il mantenimento di queste fondamentali condizioni si fonda essenzialmente su un regime politico veramente democratico. A sua volta, l'articolo 21 della sopra ricordata Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel suo ultimo comma, stabilisce che ""…. la volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione …."". Questi concetti sono anche contenuti nella nostra Carta costituzionale, che nella vicenda assoggettata al superiore giudizio di codesta Ecc.ma Corte, a giudizio del ricorrenti appare gravemente vulnerata. In particolare è stata denunciata la violazione dei seguenti articoli  48 (voto personale ed eguale, libero e segreto)  56 (la Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto, l’attribuzione dei seggi avviene con il sistema proporzionale)  57 (la ripartizione dei seggi avviene con il sistema proporzionale in ogni Regione)  58 (i Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto) 36. Le censure d’incostituzionalità traggono origine dalle modificazioni, introdotte con la Legge ordinaria n. 270/2005, nella previgente disciplina contenuta nei testi originari delle leggi ordinarie sulla elezione del Parlamento. Modificazioni che, appunto, evidenziano, al di là di ogni ragionevole dubbio, la incompatibilità della normativa attuale con le indicate norme costituzionali in materia. 37. Il paragone va condotto in primo luogo in relazione al secondo comma dell’articolo 48 della Costituzione, il quale dispone che “il voto è personale ed eguale, libero e segreto”: ciò sta a dire che, con l’espressione “voto libero”, quella norma intende sottolineare che gli Organi dello Stato, le leggi elettorali e l’intero Ordinamento devono garantire ad ogni cittadino la possibilità di esprimere la determinazione elettorale libero non solo da condizionamenti esterni, ma anche da condizionamenti interni alla lista. Cioè con la più assoluta libertà esprimere il voto nei confronti del candidato direttamente senz’alcuna intermediazione, come manifestazione spontanea di opinione, formatasi attraverso procedure di persuasione, e non mediante procedure diverse, improprie e talora coercitive. Trattasi, in sostanza, della libertà intesa in senso oggettivo, che comprende imprescindibilmente la possibilità, offerta all’elettore, di scegliere tra più candidati poiché, qualora così non fosse, la libertà sarebbe gravemente compressa e mortificata proprio nella sua funzione di esercizio di attività selettiva del destinatario del consenso elettorale, che è il rappresentante dell’elettore. 38. Ora, mentre il D.P.R. n. 361 del 1957 rendeva certo e libero lo svolgimento di quella funzione, stabilendo dettagliatamente, agli articoli 59, 60 e 61, le modalità di manifestazione del voto di preferenza, in conformità piena al dettato costituzionale, la nuova disciplina sottrae del tutto all’elettore la potestà di esprimere il proprio voto di preferenza, cioè gli impedisce di scegliere tra i candidati che si presentano per essere eletti. Il rapporto fiduciario tra elettore ed eletto insito nel voto di preferenza è stato soppresso. Al suo posto è stata prevista la lista bloccata, che costringe l’elettore ad accettare ciecamente la scelta già fatta dagli organi di Partito mediante l’ordine di inserimento dei candidati nella lista presentata: prendere o lasciare. Questa situazione è particolarmente grave, stante anche l’ormai diffusa connivenza tra mafia e politica, tra criminalità organizzata e politica, su cui gli elettori non hanno più alcuno strumento a disposizione per contrastarla mediante il voto di preferenza, che consentirebbe di rifiutare i soggetti compromessi. Tutto questo, porta a concludere che la modifica introdotta contrasta con l’articolo 48 della Costituzione, relativamente alla cui valenza la Corte Costituzionale, con la sentenza 2/10 luglio 1968 n. 96 ha testualmente statuito che “in materia di elettorato attivo l’art. 48, secondo comma, della Costituzione ha carattere universale e i principi, con esso enunciati, vanno osservati in ogni caso in cui il relativo diritto debba essere esercitato”. 39. Le censurate disposizioni introdotte dalla Legge n. 270/2005 violano, altresì, gli articoli 56, 58, 67 e 138 della Costituzione. Il primo comma dell’articolo 56 della Costituzione dispone “La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.”;, e il primo comma dell’articolo 58 della Costituzione dispone: “I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.”. Orbene, suffragio diretto significa che non vi debbono essere intermediazioni tra il corpo elettorale (il singolo elettore) e i suoi rappresentanti (gli eletti): gli elettori debbono poter scegliere direttamente e personalmente i propri rappresentanti. Del resto, il fatto che lo stesso art. 56 Cost., 4° comma, stabilisca che la ripartizione dei seggi della Camera si effettua in base alla popolazione di ogni singola circoscrizione elettorale (“...dividendo il numero degli abitanti della Repubblica....per seicentodiciotto e distribuendo i seggi ...sulla base dei quozienti interi ...) conferma il principio, costituzionalmente garantito, di rappresentanza diretta degli eletti nei confronti del corpo elettorale come rappresentante del popolo di ogni circoscrizione, che comprende tutti gli abitanti residenti.. Ugualmente, il fatto che l’art. 48, 2° comma, della Costituzione stabilisca che il voto è “personale”, vuol dire che l'esercizio del diritto di voto non può essere delegato, né ceduto ad altri. Ma, in plateale violazione della norma costituzionale, le vigenti leggi elettorali qui censurate prevedono l’esatto contrario della regola posta dalle citate norme costituzionali. Le modificazioni introdotte dal legislatore ordinario con la Legge n. 270/2005, infatti, attribuendo rilevanza all’ordine di inserimento dei candidati nelle medesima lista (ordine di inserimento deciso dagli organi di partito) ed eliminando il voto di preferenza, hanno con un sol colpo sottratto all’elettore il diritto di scelta del candidato e lo hanno affidato agli organi di partito conferendo a costoro la designazione di coloro che, nell’ambito della medesima lista, devono essere nominati rispetto agli altri che non devono essere nominati, ancorché inseriti nella medesima lista dei candidati. E ciò del tutto indipendentemente dalla volontà degli elettori. In altri termini, la decisione di preferire Tizio a Caio è esclusivamente nelle mani degli organi del partito e ciò determina una dipendenza diretta dell’eletto, un effettivo e concreto suo vincolo nei confronti degli organi del partito che lo hanno prescelto, vincolo che contrasta frontalmente non soltanto con le già citate disposizioni costituzionali ma anche con la previsione dell’art. 67 della Costituzione. Con conseguente vulnus della indipendenza del Parlamento rispetto al Governo, in quanto il Parlamento risulta composto da “nominati o prescelti” dal singolo Partito, e non più liberamente e direttamente “eletti” dal corpo elettorale. Elezione significa scelta fra più soggetti, effettuata liberamente dal cittadino elettore con il suo voto, Invece, sovvertendo il dettato costituzionale, l’elezione è stato sostituita dalla”nomina”, e quindi un processo democratico dal basso è stato tramutato in un procedimento autocratico dall’alto. Con riferimento alle fuorvianti risposte che si leggono nella relazione del Ministero allegata alla memoria del Governo, si osserva quanto segue: a) E' evidente che la candidatura si fonda su un rapporto di fiducia tra il candidato e la forza politica che lo candida, ma tale fiducia si conquista solitamente con un serio e costante impegno politico e con l'instaurarsi di un forte rapporto con il territorio che si va a rappresentare. Una sana concorrenza tra candidati è, al contrario di quanto più oltre affermato dal Ministero, un elemento positivo, che spinge ad un impegno più profondo, che giova non solo al soggetto interessato, ma anche al gruppo politico di cui fa parte. Al contrario le liste bloccate creano un appiattimento dei candidati che, già in partenza, sono sicuri di poter essere eletti anche in assenza di particolari meriti e qualità. Questo favorisce,come si può concretamente vedere nell'attuale realtà politica, la candidatura di persone spesso selezionate con criteri che hanno poco a che vedere con la cultura politica, e che, prive della necessaria competenza e professionalità, possono essere più facilmente subordinate alle decisioni dei vertici del partito. Le conseguenze negative di questo sistema di reclutamento si possono vedere anche nell'esecuzione del mandato parlamentare nel quale non è determinante il rapporto dell'eletto con i suoi elettori quanto quello con i vertici del partito e di ciò si coglie facilmente il motivo , dato che il prosieguo della sua carriera politica dipenderà soprattutto dalla fedeltà dimostrata più che dalla qualità delle sue prestazioni. Dire, come fa il Ministero, che il sistema delle liste bloccate " favorisce, durante l'espletamento del mandato, la libertà e l'autonomia del singolo parlamentare nella valutazione della coincidenza degli interessi concorrenti con l'interesse pubblico" è andare contro l'evidenza dei fatti. In conclusione è la libertà stessa del parlamentare che rischia di essere compromessa e non è un caso che contemporaneamente si assista alla progressiva perdita di democraticità del nostro Parlamento sempre meno sede di discussione ed elaborazione politica e sempre più chiamato a ratificare decisioni prese altrove con continui voti di fiducia. La disciplina di partito non può soffocare il libero pensiero dell'eletto, cosa ovviamente più difficile, per i motivi sopra esposti, in un sistema elettorale con liste bloccate. b) Insieme a quello passivo, viene leso anche il diritto elettorale attivo dei cittadini, costretti a dare la preferenza alla sola lista senza poter scegliere le persone che riscuotono maggiormente la loro fiducia. Questo non è un elemento di poco conto in quanto la fedeltà ad una forza politica non significa necessariamente accettare qualunque candidatura, spesso frutto di opportunismi e compromessi, soprattutto in ragione delle esigenze del bipolarismo che ha favorito alleanze e/o fusioni di forze politiche abbastanza eterogenee, dove la scelta del candidato può avere un peso significativo. Basti pensare alla presenza nello stesso gruppo politico di candidati liberali e conservatori, laici e non, sostenitori del libero mercato e difensori dello stato sociale. La scelta dei propri rappresentanti si rivela perciò molto importante sia per la qualità delle decisioni politiche, che, in un Parlamento libero, si prendono anche sulla base di alleanze trasversali, sia per la moralizzazione della vita pubblica, dato che in Parlamento siedono anche personaggi di discutibile moralità, che, quando non lo fanno i partiti, possono essere allontanati dal voto popolare. Le liste bloccate hanno sicuramente aumentato la sfiducia dei cittadini di poter incidere sulla vita politica, con il conseguente allontanamento anche dal voto. Naturalmente il voto di preferenza non è di per sé sufficiente a garantire una scelta consapevole se non è accompagnato da una libera informazione che dovrebbe garantire una diffusa conoscenza delle prestazioni dell'eletto, secondo quella che viene definita "anagrafe dei parlamentari", con l'indicazione delle sue presenze e assenze,delle leggi votate o respinte, degli atti più significativi del suo mandato, ma esso è uno strumento imprescindibile nella realizzazione di una sempre più piena democrazia. Riguardo poi all'affermazione ministeriale che " nulla vieta,comunque,a gruppi di elettori non legati ai partiti di costruire proprie liste per concorrere autonomamente alle elezioni politiche", siamo tutti consapevoli delle difficoltà che tale prassi comporta sia in relazione al difficile accesso ai principali mezzi di comunicazione e alla scarsa diffusione dell'informazione, sia alla complicata gestione delle macchina burocratica, tanto da poter dire con certezza che tale via è preclusa alla maggior parte dei cittadini. c) Del tutto pretestuosa appare poi la giustificazione che "la mancata previsione della possibilità di esprimere preferenze incide positivamente sui costi della propaganda elettorale, abbattendoli significativamente". In primo luogo i partiti ottengono i finanziamenti sulla base del numero degli elettori e non sulle spese realmente effettuate e giustificate, secondariamente,se si dovesse spingere questa logica fino in fondo, ci sarebbero ancor meno costi se si eliminasse la concorrenza tra i parttiti presentando una lista unica! d) Il riferimento ad altri sistemi elettorali fatto dalla difesa del Governo è fuorviante perché è stato fatto con riferimento alla incostituzionale legge n. 270/2005, che è una legge ordinaria, mentre avrebbe dovuto essere fatto il raffronto con la scelta vera dello Stato Italiano cioè quella scelta fatta dal legislatore costituente quando ha approvato la Legge Fondamentale cioè la Costituzione Italiana. Si tratta di una scelta è ancora vigente e valida e rispetto alla quale i ricorrenti non hanno mosso alcuna censura. E’ nella Legge Fondamentale cioè la Costituzione Italiana che si trova delineato agli articoli 48 e seguenti il sistema elettorale nei suoi tratti intamgibili da parte del legislatore ordinario. Ne consegue che è del tutto inutile e ininfluente il raffronto fatto dalla difesa del Governo tra la legge n. 270/2005, la cui incostituzionalità e divergenza dal sistema scelto dallo Stato Italiano è incontestabile. Non è consentito, attraverso il richiamo a legislazioni straniere, legittimare una legge incostituzionale. Non è consentito aggiungere così le altrui manchevolezze al quelle della Legge n.270/2005 viziata da incostituzionalità. Non possono essere utilizzate le scelte fatte in altri Paesi per giustificarne la scelta incostitzionale arbitrariamente fatta dal legislatore ordinario con la legge censurata dai ricorrenti. Quanto alla realtà politica dei vari paesi, i paralleli vanno fatti in modo dettagliato mettendo a confronto tutti gli aspetti dell'organizzazione del potere politico. 40. Ed è evidente che il legislatore ordinario italiano nell’approvare le modificazioni introdotte con la Legge n. 270/2005 non ha tenuto conto della giurisprudenza di codesta Corte Europea, la quale nel fissare la portata e l’interpretazione dell’articolo 3 del Protocollo n.1 ha avuto l’occasione, anche recentemente (sentenza Yumak, del 30 gennaio 2007, paragrafo 65 e ss.), di ribadire i principi che devono presiedere alla normativa degli Stati democratici che disciplina l’esercizio del voto popolare, statuendo “”Cependant, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l’observation des exigences de l’article 3 du Protocole no 1 ; il lui faut s’assurer que les limitations ne réduisent pas les droits dont il s’agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, qu’elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés (Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 52). En particulier, aucune des conditions imposées le cas échéant ne doit entraver la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif – autrement dit, elles doivent refléter, ou ne pas contrecarrer, le souci de maintenir l’intégrité et l’effectivité d’une procédure électorale visant à déterminer la volonté du peuple par l’intermédiaire du suffrage universel (Hilbe c. Liechtenstein (déc.), no 31981/96, CEDH 1999 VI, et Melnitchenko c. Ukraine, no 17707/02, § 56, CEDH 2004 X).” 41. Avendo presenti, in sintesi, gli aspetti innovatori della disciplina introdotta dalla Legge n. 270/2005, la cui difformità alla Costituzione è risultata evidente, i ricorrenti auspicano che codesta Corte tragga le dovute conseguenze pronunciando sulla domanda dei ricorrenti nel senso che le disposizioni incostituzionali della Legge n. 270/2005 non hanno consentito il libero e diretto esercizio di voto del corpo elettorale come garantito non soltanto dalla Costituzione Italiana ma anche dall’art. 3 del Protocollo 1 della CEDU. *** Si espongono qui di seguito le risposte al terzo quesito posto dalla Corte « La discipline électorale des primes à la majorité, telle qu’introduite par la loi no 270/2005, constitue-elle une méconnaissance du droit des requérants de participer à des élections assurant la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif, au sens de l’article 3 du Protocole no 1, compte tenu aussi du fait qu’aucun seuil minimum de consensus n’est prévu pour l’obtention desdites primes ? » 42. Ulteriore contrasto con l’articolo 48 della Costituzione è inoltre rinvenibile nelle disposizioni introdotte dalla richiamata Legge n. 270 del 2005 riguardanti l’arbitraria previsione del così detto “premio di maggioranza” mediante l’attribuzione automatica, alla “lista” che abbia avuto anche un solo voto in più delle altre liste concorrenti, di 340 seggi della Camera dei deputati e del 55% dei seggi del Senato assegnati alla Regione. LA VIOLAZIONE DEL DIVIETO ESPLICITO DI ALTERAZIONE DEL SISTEMA PROPORZIONALE DI ATTRIBUZIONE DEI SEGGI 43. La normativa di cui si tratta appare viziata da illegittimità costituzionale, in quanto consente che le maggioranze in Parlamento non siano l’autentica e diretta espressione del voto manifestato dal corpo elettorale (il voto è ...... eguale), ma che si formino in maniera del tutto abnorme e in violazione della regola costituzionale posta dal secondo comma dell’art. 48, dal quarto comma dell’art. 56 e dal quarto comma dell’art. 57, cioè consente la indebita attribuzione di uno sproporzionato numero di seggi ad una sola coalizione che viene trasformata da semplice minoranza in maggioranza assoluta in base ad un quid pluris non previsto dalla Costituzione, anzi da questa vietato tramite la esplicita prescrizione che l’attribuzione dei seggi deve avvenire mediante il sistema proporzionale. Le norme costituzionali escludono esplicitamente qualsiasi alterazione delle proporzioni del risultato mediante l’irragionevole attribuzione di un premio secondo un criterio arbitrario, irrazionale o casuale, con l’aggravante dell’assenza di una soglia minima di suffragi. Sul carattere proporzionale, come principio costituzionale, che si impone a tutte le elezioni si è pronunciato recentemente il TAR Lazio Sez., II bis con diverse ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale delle legge elettorale per il Parlamento Europeo, tra le molte si segnalano le ordinanze 1630 e 1650 del 2009, pronunciate nei ricorsi n. R.G. 6587/09 e n. 7466/09 (all'esame della Corte Costituzionale con i numeri 29/2010 e n. 31/2010 in quanto emesse in giudizi in cui era difensore e/o parte il ricorrente Felice Besostri. Questo sistema di attribuzione di un quid pluris ad una sola compagine politica si presenta in aperto contrasto con il principio di cui all’articolo 48 della Costituzione, circa l’eguaglianza, anche sostanziale, del voto personale di ciascun elettore - principio al cui presidio e difesa sono poste le disposizioni del quarto comma dell’art. 56 e del quarto comma dell’art. 57, che rigorosamente prevedono l’attribuzione dei seggi con il metodo proporzionale puro - essendo congegnato in modo tale da premiare talune formazioni politiche rispetto alle altre, alterando la eguaglianza del voto dato a qualsiasi lista (i voti dati alla lista premiata valgono di più dei voti dati alle altre liste) e questo può accadere addirittura con riferimento a liste meno rappresentative, con grave distorsione della volontà degli elettori, della rappresentanza politica e dell’assetto e del funzionamento delle Camere. La Costituzione stabilisce che il voto deve essere “eguale” e che i seggi devono essere attribuiti con il sistema proporzionale Da un articolo del noto scrittore Giovanni Sartori si apprende che il PdL nelle votazioni del 2008 ottenne “il 37,4 % dei voti validi, ma il 35,9 % dei votanti e il 28,9 % degli aventi diritto.”.Quindi risultò essere non già un “maggioranza” ma una delle minoranze uscite dalle urne. Ebbene, in virtù delle incostituzionali modificazioni approvate con la Legge n. 270/2005, alla coalizione che si era presentata con il PdL (con la Lega Nord e la Lega Sud) ottenendo in totale il 47 % dei voti validi, sono stati attribuiti 340 deputati della Camera e il 55 % dei senatori su base regionale. Resta il fatto che l’intera coalizione non ha raggiunto la maggioranza (50,1 % dei voti). E una cosa è governare con il 47% dei seggi in Parlamento ed altro è governare con il 55% dei seggi. In ogni caso le modifiche costituzionali, ex art. 138 Cost., non si possono fare con il 47% dei seggi in Parlamento. Nessuna norma della Costituzione consente l’assegnazione dei seggi al di fuori del sistema proporzionale costituzionalmente previsto. L’alterazione del principio di eguaglianza del voto popolare non potrebbe essere più evidente. 44. Sotto un ulteriore profilo, tutte le rammentate innovazioni introdotte con la Legge n. 270/2005 - sia quelle che sottraggono all’elettore la scelta dei candidati da eleggere, imponendogli di accettare in blocco la ”lista“, sia quelle che impongono l’inserimento del nome di un capo nella scheda elettorale , sia quelle che attribuiscono il 55% dei seggi della Camera e del Senato alla lista che abbia ottenuto un solo voto in più delle liste concorrenti - costituiscono violazione anche dell’art. 138 della Costituzione, poiché senza avere fatto ricorso al procedimento di revisione della Costituzione previsto dall’art. 138, con una semplice Legge ordinaria sono stati limitati ed incisi i diritti costituzionalmente attribuiti ai singoli elettori. A questo proposito, occorre, infatti, ricordare che il vigente impianto costituzionale è fondato su una Costituzione rigida. Nel nostro ordinamento costituzionale il divieto di revisione costituzionale non riguarda soltanto ”la forma repubblicana” di cui all’art. 139 della Costituzione, ma concerne anche l’intangibilità dell’ordinamento democratico. A salvaguardia di tutto ciò i costituenti posero l’articolo 138 della Costituzione, il cui contenuto risulta travolto e svuotato di ogni valore per effetto di una semplice Legge ordinaria elettorale che trasforma una minoranza uscita dalle urne in maggioranza assoluta addirittura del 55 % dei componenti del Parlamento. Con la conseguenza che, con l’appoggio di altra minoranza pari al solo 11 % delle Camere, si raggiungerebbe fittiziamente una apparente maggioranza di due terzi capace di modificare la Costituzione, con sostanziale violazione dell’art.138. E questo può realmente avverarsi, se si considera che una minoranza pari al 37,4% dei voti validi, corrispondente al il 35,9% dei votanti e al 28,9% degli aventi diritto (cioè un terzo degli aventi diritto) uscita realmente dalle urne, è stata trasformata in maggioranza assoluta del 55% ed è in grado di allearsi con un gruppo che abbia ottenuto solo l’11% dalle urne. In questa situazione, realisticamente possibile, due minoranze che insieme rappresenterebbero soltanto circa 46,9 % dei votanti risultano fittiziamente trasformate in maggioranza di addirittura due terzi, per effetto dell’irragionevole attribuzione del premio di maggioranza previsto dalla Legge n. 270/2005 ma non previsto da nessuna norma della Costituzione. In altri termini, il complesso delle modifiche introdotte dalla Legge n. 270/2005 ha alterato addirittura la sostanza della garanzia del procedimento di revisione costituzionale previsto dall’articolo 138 della Costituzione, poiché consente che una semplice minoranza uscita dalle urne sia posta in grado di modificare da sola la Costituzione. Tutto questo è in manifesto contrasto con il vigente impianto costituzionale democratico che impone le modifiche della Costituzione non possono essere fatte unilateralmente da una minoranza uscita dalle urne, ma impone il concorso effettivo di una maggioranza reale e fortemente qualificata (due terzi dei rappresentanti realmente eletti direttamente dal popolo). Cioè richiede una maggioranza qualificata effettiva e non fittizia creata con Legge ordinaria. 45. Ugualmente incostituzionale è l’articolo 14/bis del D.P.R. n. 361 del 1957, inserito dalla Legge n. 270 del 2005: quella norma, al terzo comma, dispone che “I partiti o gruppi politici organizzati, tra loro collegati in coalizione, che si candidano a governare, depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. “Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92, secondo comma, della Costituzione”. La violazione del principio di ragionevolezza, e anzi la irragionevolezza intrinseca dell’art. 14/bis per violazione degli art. 92 e 138 della Costituzione, e la lesione delle prerogative del Presidente della Repubblica, in ordine alla libera scelta del Presidente del Consiglio, appare quanto mai evidente. Il secondo comma dell’art. 92 della Costituzione stabilisce che “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e su proposta di questi i ministri”. A parte ogni considerazione sul fatto che il citato articolo 14/bis avrebbe dovuto, per l’implicita finalità che racchiude, essere adottato mediante norma di revisione costituzionale, soggetta al procedimento previsto dall’articolo 138 della Costituzione, resta certo che, pur nella sua compendiosa sommarietà, il secondo comma dell’articolo 92 non ingenera dubbi sul concetto che quella della nomina del Presidente del Consiglio dei ministri costituisca una prerogativa Costituzionale ed una funzione Costituzionale istituzionale esclusiva ed intangibile del Presidente della Repubblica, che la esercita sia attraverso provvedimenti formali, quali l’incarico e la nomina vera e propria, sia mediante una prassi consuetudinaria, consistente nell’osservanza costante ed uniforme di una regola di condotta, compiuta nella convinzione della sua rispondenza ad una esigenza istituzionale e Costituzionale che si manifesta nelle “consultazioni” di personalità appartenenti al Parlamento, di presidenti o segretari dei partiti politici, che siano in grado di fornire indicazioni ed orientamenti in ordine alla verifica delle possibilità della formazione di una maggioranza parlamentare che sia in primo luogo garante della imprescindibile stabilità e legalità costituzionale dell’ordinamento. A ciò si aggiunga che la doverosità delle “consultazioni” si rinviene nel collegamento dell’articolo 92 della Costituzione con il successivo articolo 94, in virtù del quale la nomina del Presidente del Consiglio deve cadere sulla personalità idonea, nella prospettiva della fiducia parlamentare. Viceversa, in base alla nuova legislazione elettorale, le funzioni del Presidente della Repubblica si risolverebbero in un vuoto cerimoniale. 46. Tutto quanto sin qui evidenziato si risolve contestualmente in una palese violazione anche dell’articolo 3 del Protocollo n. 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo della violazione del principio di legalità , perché il legislatore ordinario ha introdotto con la Legge n. 270/2005 un indebito impedimento al corpo elettorale di esprimere liberamente e in forma “diretta” il diritto di voto come previsto dalla Legge Fondamentale cioè dalla Costituzione. L’obbligo di assicurare libere elezioni implica l’obbligo di assicurare l’espressione del voto nel rispetto del principio di legalità che, con riferimento alle disposizioni delle leggi elettorali, a sua volta impone l’approvazione di norme di leggi elettorali conformi alle regole stabilite dalla Legge Fondamentale cioè dalla Costituzione. Altrimenti, lo svolgimento delle elezioni si risolverebbe in un rito falso e apparente. Ma questo non rispetterebbe gli obblighi imposti dall’art. 3 del Prortocollo n. 1 della CEDU. 47. Inoltre, risulta dall’analisi delle disposizioni delle vigenti leggi elettorali, come modificate dalla Legge n. 270/2005, che il legislatore ordinario italiano avendo posto indebitamente un limite al diritto di voto dei cittadini come garantito (eguale e diretto) dalla Costituzione Italiana, ed avendo soppresso il principio di “eguaglianza” del voto dato a ogni lista concorrente, mediante l’attribuzione vietata dalla Costituzione di un “premio” ad una sola lista, ha di conseguenza ostacolato l’esercizio del diritto a libere elezioni. Si può concludere, pertanto, che vi è stata anche violazione dell’art. 3 del protocollo n. 1 della CEDU. *** *** *** Richiamate tutte le ragioni già svolte nel ricorso, si confida che codesta Corte voglia accogliere i ricorsi. Milano-Roma, 19 luglio 2010 La presente memoria viene firmata dall’ avv. Aldo Bozzi, anche per conto dei colleghi, avv. Giuseppe Porqueddu, avv. Carlo Felice Besostri, avv. prof. Giuseppe Bozzi. avv. Aldo Bozzi allegati: - ricorso per provvedimento d’urgenza al Tribunale Civile di Milano; - Ordinanza di rigetto del 31 marzo 2008.


21 luglio 2010 - replica allla risposta del Governo

Consiglio d’Europa F-67075 strasburgo - cedex MEMORIA nei ricorsi: n. 20598/08, Dova c. Italia, rappresentato e difeso dall’avvocato Aldo Bozzi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Largo Ildefonso Schuster n. 1 – CAP 20122. n. 20671/08 Versolato c. Italia, rappresentato e difeso dall’avvocato Aldo Bozzi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Largo Ildefonso Schuster n. 1 – CAP 20122. n. 35953/08 Bozzi e altri c. Italia, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avvocati Felice Carlo Besostri, Giuseppe Bozzi, Giuseppe Porqueddu e Aldo Bozzi, presso quest’ultimo elettivamente domiciliati in Milano, Largo Ildefonso Schuster n. 1 – CAP 20122. *** *** *** E’ appena il caso di sottolineare che la presente memoria concerne unicamente i tre ricorsi n. 20598/08, n. 20671/08 e n. 35953/08. In relazione a questi ricorsi assume preminente importanza il secondo quesito posto dalla Corte. Poiché il Governo Italiano non ha sostanzialmente risposto alla questione sollevata dai ricorrenti con i suddetti tre ricorsi, con i quali hanno denunciato la violazione del primo comma dell’art. 6 e dell’art. 13 della Convenzione (mancanza di un Giudice competente: difetto assoluto di giurisdizione), si rende necessario riportare il discorso nell’alveo dell’oggetto della controversia e, a tal fine, in primo luogo richiamare in estrema sintesi i fatti della causa, prima di passare alla esposizione delle ragioni giuridiche a sostegno dei ricorsi. SINTETICA ESPOSIZIONE DEI FATTI DELLA CAUSA 1. Con la Legge ordinaria n. 270 del 21 dicembre 2005 sono state introdotte nell’ordinamento giuridico italiano profonde modificazioni delle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. In particolare, le modificazioni riguardano: a) la eliminazione del “voto libero e diretto” a favore di ogni candidato deputato e di ogni candidato senatore previsto dalla Costituzione (art. 48, 56, 58) e la sostituzione del soppresso “voto libero e diretto” (così detto voto di preferenza) con il “voto alla lista” non previsto nella Costituzione; b) la attribuzione dei seggi di Deputato e di Senatore mediante la applicazione di un enorme premio di maggioranza non previsto nella Costituzione (attribuzione automatica del 55% della Camera dei Deputati e del 55% dei posti di senatore attribuiti in ogni Regione) con conseguente sostanziale abbandono del sistema proporzionale previsto dalla Costituzione (art. 56, 57), che avrebbe imposto l’attribuzione proporzionale dei posti in base ai risultati elettorali; c) la predisposizione delle schede elettorali contenenti già stampato, per ogni lista, il nominativo della persona destinata a governare, in luogo della libertà di scelta attribuita dalla Costituzione al Presidente della Repubblica per affidare l’incarico di formare il nuovo Governo (art. 92). 2. Il 6 febbraio 2008, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, vennero indette le nuove elezioni del Senato e della Camera dei Deputati. Le elezioni si sarebbero dovute svolgere in base alle illegittime disposizioni incostituzionali introdotte con la citata Legge ordinaria n. 270/2005. 3. Poiché era evidente la violazione delle norme della Costituzione da parte del legislatore ordinario, per avere approvato le suddette modificazioni delle leggi elettorali, e quindi era evidente la incostituzionalità del procedimento elettorale che era stato avviato con l’indizione delle elezioni, i ricorrenti Aldo Bozzi, Giuseppe Bozzi e Giuseppe Porqueddu hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendo l’annullamento dei decreti di indizione delle elezioni, previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di illegittimità costituzionale delle ricordate modificazioni introdotte con la Legge n. 270/2005. Nel giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale sono intervenuti i ricorrenti Felice Carlo Besostri e Domenico Gallo. 4. Con la sentenza n. 1855/2008 del 27 febbraio 2008 il Tribunale Amministrativo Regionale, non ha investito la Corte Costituzionale delle questioni di costituzionalità sollevate, ma ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione. 5. Avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale i ricorrenti hanno proposto appello al Consiglio di Stato, il quale non ha investito la Corte Costituzionale delle questioni di costituzionalità sollevate ma, con decisione n. 1053/2008 dell’11 marzo 2008 ha respinto il gravame, dichiarando il difetto di giurisdizione, e l'inammissibilità del ricorso per asserita (ma inesattamente) natura politica dell'atto 6, In data 25 marzo 2008, il ricorrente Aldo Bozzi ha presentato al Tribunale Ordinario Civile di Milano un ricorso per provvedimento d’urgenza (di cui si allega copia), con il quale ha chiesto il promovimento del giudizio di costituzionalità avanti alla Corte Costituzionale affinché si pronunciasse sulle questioni d’incostituzionalità delle suddette disposizioni della Legge n. 270/2005. 7. Il Governo Italiano si è opposto, deducendo il difetto di giurisdizione. 8. Con provvedimento del 31 marzo 2008 (di cui si allega copia), il Giudice unico del Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso, anche per asserito difetto di giurisdizione. 9. Nel frattempo, le SS.UU. della Corte di Cassazione con ben otto sentenze, dal n. 9151/08 al n. 9158/08 dell'8 aprile 2008 hanno dichiarato che vi è difetto assoluto di giurisdizione su "ogni questione concernente le operazioni elettorali, ivi comprese quelle relative all'ammissione delle liste", la cui cognizione competerebbe in via esclusiva al giudizio delle nuove Camere. 10. Di conseguenza, si è verificata una situazione di mancanza di qualsiasi via di ricorso a un'autorità giurisdizionale interna, perché tutti i Giudici (amministrativi, ordinari di merito e la Corte di Cassazione a Sezioni Unite) hanno affermato che in Italia non vi è alcun Giudice competente a conoscere dei diritti spettanti agli elettori per esercitare il loro diritto di voto. Con la conseguenza che qualunque elettore ha titolo per proporre subito il ricorso a Strasburgo, in quanto manca ogni eventuale via interna. 11. In tale situazione, i ricorrenti Aparecido Versolato e Paolo Dova , mancando ogni via interna di ricorso, hanno adito direttamente codesta Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, rispettivamente con il ricorso n. 20598/08, Dova c. Italia, e con il ricorso n. 20671/08 Versolato c. Italia , lamentando la violazione dell’art. 6, primo comma della Convenzione, sotto il profilo della violazione del diritto di adire un Giudice. 12. Nel frattempo, il ricorrente Felice Carlo Besostri ha presentato ricorso avanti alla Corte Costituzionale denunciando il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato nei confronti dell’ordine giudiziario e del Parlamento, per affermare il proprio diritto costituzionale, quale elettore facente parte del “corpo elettorale”, di potere esercitare la sovranità popolare (diritto di votare in conformità alla Costituzione) nelle forme e nei limiti della Costituzione, e di poter avere un giudice precostituito per legge, che possa decidere del caso ovvero rimettere la questione alla Corte Costituzionale, unico organo competente a statuire sulla legittimità costituzionale della legge elettorale. In particolare, egli ha denunciato che la situazione per la quale non vi sia un Giudice precostituito per legge, che sia competente ad esaminare il ricorso di un cittadino elettore proposto prima delle elezioni, attraverso l’impugnazione di un atto amministrativo, al fine di poter esercitare il proprio diritto di voto in conformità alla Costituzione, costituisce lesione grave di principi elementari di ogni Stato di diritto e massimamente in un ordinamento di tipo parlamentare, quale è la Repubblica Italiana. 13. Nel giudizio per conflitto di attribuzione sono intervenuti i ricorrenti Aldo Bozzi e Natalina Raffaelli unitamente ad altri numerosi cittadini (a loro volta ricorrenti in numerosi ricorsi avanti a codesta Corte Europea: ricorsi n. 49538/08, n. 39854/08, n. 49434/08, n. 49512/08, n. 49519/08, n.49545/08, n.49548/08). 14. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con Ordinanza n. 284 del 2008 , ha ritenuto che non di conflitto di attribuzione si trattava ma di giurisdizione, quindi si è vista costretta a dichiarare che non aveva competenza a decidere sulla questione. 15. Va ricordato, infatti che la stessa Corte Costituzionale in due precedenti sentenze, n.15/2008 e n. 16/2008, aveva fatto presente che sulle questioni di costituzionalità concernenti le modificazioni delle leggi elettorali introdotte con la Legge ordinaria n. 270/2005 era necessario che essa venisse investita “nelle forme ordinarie”, cioé nelle forme previste per il promuovimento dei giudizi di costituzionalità da parte dei Giudici avanti ai quali pende una controversia per la cui soluzione si rende necessario risolvere le questioni di costituzionalità (nelle forme previste dall’art. 23 della Legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87 (recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale). *** *** *** Esaurita così la sintetica esposizione dei fatti, i ricorrenti, prima di passare alle risposte ai quesiti posti alle parti da codesta Corte Europea, ritengono opportuno fare una PREMESSA DI CARATTERE GENERALE Il principio di legalità costituzionale 16. In primo luogo, si tratta di affermare con la massima fermezza che il rispetto dell’art. 6, primo comma, e dell’art. 13 della Convenzione e dell’art. 3 del Protocollo 1 implica necessariamente l’accettazione del principio di legalità costituzionale delle Leggi ordinarie, nel senso che deve essere accettato il principio che anche le leggi elettorali in Italia devono rispettare la Costituzione e che in Italia anche le leggi elettorali sono soggette al sindacato della Corte Costituzionale. 17. Al termine della seconda guerra mondiale, e all’esito del referendum istituzionale in Italia venne eletta l’Assemblea Costituente che deliberò la Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948. 18. La Costituzione è la Legge Fondamentale dell’ordinamento giuridico italiano. 19. Ai fini del presente giudizio assume rilevanza il primo comma dell’art. 117 della Costituzione, che impone al legislatore ordinario (cioè al Parlamento, per le leggi dello Stato, e ai Consigli Regionali, per le leggi regionali) il “rispetto della Costituzione”. 20. In altri termini, il legislatore ordinario non può emanare alcuna legge (statale o regionale) che non rispetti la Costituzione. Le Leggi che non rispettano la Costituzione sono incostituzionali. In altri termini, il fondamentale principio di legalità nell’ordinamento giuridico italiano vincola anche il Parlamento, in quanto la legalità di una legge si misura sulla base delle norme della Legge Fondamentale cioè della Costituzione. 21. Tutto questo vale anche per le leggi elettorali approvate dal Parlamento. Anche le leggi elettorali devono “rispettare la Costituzione. 22. La Corte Costituzionale è il Giudice precostituito (art. 134 e seg. della Costituzione) che è competente per giudicare sulla costituzionalità delle Leggi 23. Ancora va ricordato che in base a queste disposizioni il sindacato sulle Leggi ordinarie è di competenza esclusiva della Corte Costituzionale avanti alla quale i singoli non possono ricorrere direttamente. In altri termini. in Italia è previsto che la Corte Costituzionale può essere adita soltanto dai Giudici quando dubitano della costituzionalità di una legge che, ai fini della decisione, essi devono applicare. I singoli possono soltanto denunciare la incostituzionalità di una Legge ordinaria rilevante ai fini del decidere la controversia pendente avanti a un Tribunale. Essi possono, quindi, chiedere al Giudice, avanti al quale pende il processo, di proporre il giudizio di costituzionalità avanti alla Corte Costituzionale, ma non sono legittimati a proporre ricorso diretto contro le leggi che essi ritengono incostituzionali. Inoltre, essi, quando sono parti nel giudizio pendente avanti al Giudic0e a quo remittente avanti alla Corte Costituzionale, hanno diritto di partecipare al giudizio che sia stato promosso avanti alla Corte Costituzionale. 24. Tenendo conto di tutto quanto sin qui sinteticamente ricordato, risulta chiaro che in Italia la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e il Giudice Ordinario dichiarando il difetto assoluto di giurisdizione non soltanto hanno precluso l’accesso a un qualsiasi Giudice (ordinario, amministrativo) ma hanno anche precluso al cittadino l’accesso alla Corte Costituzionale, dal momento che il giudizio di costituzionalità può essere promosso soltanto da un Giudice. 25. Orbene, nei propri ricorsi avanti a codesta Corte Europea i ricorrenti hanno invocato in primo luogo il diritto a un Tribunale, come sancito a garantito dal primo comma dell’art. 6 della Convenzione e il diritto a un ricorso effettivo, come sancito e garantito dall’art. 13 della Convenzione. **** **** Sulla base dei fatti sin qui ricordati, risulta palese che il secondo quesito assume preminente importanza in relazione ai nostri ricorsi. Di conseguenza si considera opportuno esporre in primo luogo le risposte al secondo quesito posto dalla Corte: « 2. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention? » 26. I ricorrenti si vedono costretti a ribadire che costituisce palese violazione dell’art. 6, primo comma, e dell’art. 13 della Convenzione, il fatto che il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione abbiano statuito il difetto assoluto di giurisdizione sulle azioni proposte dai ricorrenti dirette ad ottenere il rinvio alla Corte Costituzionale affinché pronunci sulla questione di costituzionalità delle modificazioni alle leggi elettorali introdotte con la Legge n. 270/2005. Infatti, dichiarando il difetto assoluto di giurisdizione è stato precluso ai ricorrenti l’accesso al Giudice e quindi anche alla Corte Costituzionale. 27. Il primo aspetto da considerare e far considerare a codesta Corte risiede nel fatto che i Giudici del Consiglio di Stato - cioè la massima Autorità giurisdicente nel settore che vede il diretto coinvolgimento dei pubblici poteri - ha dichiarato che nella materia che era stata ad esso sottoposta, non solo non aveva esso Consiglio di Stato alcun potere decisionale, ma l'intera materia era sottratta a qualsiasi Giudice nazionale (difetto assoluto di giurisdizione). In sostanza, una materia che intimamente impinge in uno dei diritti fondamentali del cittadino ai quali non solo si ispira, ma sui quali si fonda qualunque autentico sistema democratico - la legislazione riguardante i sistemi elettorali - nel nostro Paese è priva di un qualsiasi Giudice nazionale che possa esaminare le supposte violazioni delle quali i cittadini, a torto o a ragione, si sentano vittima. Occorre ricordare che proprio l'art. 1, secondo comma, Cost. dichiara che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi: in una democrazia rappresentativa con forma di governo parlamentare l'esercizio supremo della volontà popolare, espressione della sua sovranità, è la partecipazione al processo elettorale per la elezione dei membri delle Camere, che per l'art. 67 Cost rappresentano l'intera Nazione, quindi il popolo sovrano. Il diritto a votare quindi non può essere limitato che da leggi conformi a Costituzione. La materia è stata rivisitata dalla Corte di Cassazione pochi giorno dopo (sentenze delle Sezioni Unite civili 8 aprile 2008 da l n. 9151 al n. 9158), la quale ha - pur pronunziandosi in materia non perfettamente coincidente con quella qui in discussione ma tuttavia sostanzialmente analoga - confermato che, nella soggetta materia, ""…. né il giudice amministrativo né il giudice ordinario sono dotati di giurisdizione in ordine alla controversia di cui si tratta, ed in tal senso può parlarsi di difetto assoluto di giurisdizione …."" Ed ha poi soggiunto che ""…. la circostanza che la tutela giurisdizionale competa ad un organo speciale, quale è la giunta parlamentare, non implica un inammissibile vuoto di tutela, quantunque comporti il differimento della tutela medesima ad un momento successivo alla conclusione della consultazione elettorale (essendo evidentemente la giunta parlamentare competente quella espressa dalla Camera del Parlamento eletto) ". La inaccettabile applicazione estensiva del principio di autodichia del Parlamento con riguardo ad una materia (legittimità costituzionale di una legge) di competenza della Corte Costituzionale. 28. Il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione hanno applicato estensivamente e in maniera inaccettabile il principio di autodichia del Parlamento, enunciato nell’art. 66 della Costituzione, al di fuori dell’ambito strettamente concernente la materia delle operazioni elettorali (artt 87 d.p.r. n. 361 del 1957 e art. 27 d.leg. n. 533 del 1993) attuative del principio di autodichìa delle Camere, ""…. la cognizione di ogni questione concernente le operazioni elettorali è affidata alla funzione giurisdizionale esclusiva delle camere, tramite le rispettive giunte parlamentari, restando così preclusa qualsivoglia possibilità di intervento in proposito da parte del giudice ordinario e del giudice amministrativo …."" (Cass. civ., sez. un., 8.04.2008, n. 9152). Orbene, il concetto di “operazioni elettorali” si riferisce strettamente alle questioni attinenti eleggibilità dei candidati e degli eletti, alle irregolarità delle procedure, ecc.. Pertanto, del tutto impropriamente il Tribunale Amministrativo e il Consiglio di Stato hanno richiamato l’autodichia delle Camere, rifiutandosi di conoscere e giudicare sulle censure che i ricorrenti avevano rivolto non alle “operazioni elettorali” ma bensì alla Legge elettorale così come modificata dalla Legge n. 270/2005. 29. La estraneità del principio di autodichia nel presente caso emerge con chiarezza dal fatto che le censure che erano state mosse dai ricorrenti avanti al Tribunale Amministrativo Regionale e avanti al Consiglio di Stato consistevano nella denuncia di incostituzionalità della Legge elettorale come modificata dalla Legge n. 270/2005. Quindi, trattandosi di questione d’incostituzionalità di una Legge ordinaria, la materia fuoriusciva totalmente dall’ambito di applicazione dell’art. 66 della Costituzione (autodichia delle Camere) al quale era del tutto estranea, ma rientrava nell’ambito di applicazione degli articoli 134 e segg. della Costituzione (sulla competenza della Corte Costituzionale). 30. Il che significa che in tal modo la Cassazione e il Consiglio di Stato hanno violato non soltanto gli art. 24, 25, 66, 113, 117, primo comma, e 134 e segg. della Costituzione, ma hanno violato tutti i principi fondamentali su cui il concetto di vera giurisdizione di fonda, ed hanno violato l’art. 6, primo comma, e l’art. 13 della Convenzione secondo i quali il Giudice deve essere quello "naturale precostituito per legge", cioè predeterminato ed indifferente all'esito del giudizio ed alla sua stessa pronunzia (c.d. "terzietà del Giudice"). Nessuna norma esiste nell’ordinamento giuridico italiano che attribuisca al Parlamento la competenza a giudicare sulla costituzionalità di una norma di Legge. Questa competenza spetta unicamente alla Corte Costituzionale. violazione dell’art. 6, primo comma, e dell’art. 13 della Convenzione e dell’art. 3 del Protocollo 1 per la inaccettabilità del difetto assoluto di giurisdizione anche con riguardo alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate 31. I ricorrenti hanno adito il Giudice Amministrativo (Tribunale Amministrativo e Consiglio di Stato) per ottenere la tutela giurisdizionale del loro diritto di voto, quale garantito dalla Legge Fondamentale cioè dalla Costituzione. Non vi è dubbio alcuno che, pertanto, essi avevano diritto a un Giudice in base agli articoli 24 e 25 della Costituzione, il quale avrebbe dovuto promuovere il giudizio di costituzionalità, dopo avere verificato la non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate e come auspicato dalla stessa Corte in relazione al premio di maggioranza (non previsto da alcuna norma costituzionale, anzi da dette norme vietato esplicitamente, come si vedrà più avanti) e assegnato “comunque”, senza cioè un requisito minimo di voti o di seggi, in due sentenze della Corte Costituzionale in sede di esame dell'ammissibilità di referendum abrogativi di parti della legge 270/2005, che, se validati dalla maggioranza assoluta degli elettori iscritti, avrebbero aumentato la distorsione della volontà degli elettori attribuendo a una lista di candidati- e non più ad una coalizione di liste, il 55% dei seggi della camera dei deputati, anche se avesse preso meno voti del complesso delle liste con identico programma e lo stesso capo politico ( cosa possibile in quanto si vietano simboli confondibili e non programmi uguali, né l'indicazione di un candidato premier comune, purché non candidato in una delle liste) . Sotto quest’ultimo aspetto, è agevole qui dimostrare la non manifesta infondatezza delle questioni stesse, sottolineando che il raffronto non va fatto (come erroneamente pretende il Governo Italiano) con le legislazioni di altri Paesi, ma il raffronto va fatto con la Legge Fondamentale cioè con la Costituzione Italiana. 32 In proposito, si attira l’attenzione della Corte sulla circostanza che, proprio nell’ambito del Consiglio d’Europa, la Commissione Europea per la Democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia), nelle linee direttrici del Codice di buona condotta in materia elettorale, adottato nel 2002, ha tenuto a precisare al paragrafo 3.3 : « 3.3. L’existence d’un système de recours efficace a. L’instance de recours en matière électorale doit être soit une commission électorale, soit un tribunal. Un recours devant le Parlement peut être prévu en première instance en ce qui concerne les élections du Parlement. Dans tous les cas, un recours devant un tribunal doit être possible en dernière instance.» Ed ancora, nel successivo rapporto esplicativo, al paragrafo 92 la Commissione di Venezia ha nuovamente ribadito: « 3.3. L’existence d’un système de recours efficace 92. Afin que les règles du droit électoral ne restent pas lettre morte, leur non-respect doit pouvoir être contesté devant un organe de recours. Cela vaut en particulier du résultat de l’élection, dont la contestation permet d’invoquer les irrégularités dans la procédure de vote ; cela vaut aussi d’actes pris avant l’élection, en particulier en ce qui concerne le droit de vote, les listes électorales et l’éligibilité, la validité des candidatures, le respect des règles de la campagne électorale et l’accès aux médias ou le financement des partis. 33. Da ultimo, con riferimento a quello che, comunque è il motivo principale dei risorsi proposti dai ricorrenti, cioè il motivo con il quale si è dedotta la violazione del primo comma dell’art. 6 e la violazione dell’art. 13 della Convenzione - tenuto conto, altresì, che le questioni di costituzionalità delle modificazioni introdotte dal legislatore ordinario con la Legge n. 270/2005 rientrano in prima battuta nella Competenza del Giudice nazionale all’uopo precostituito per Legge, cioé rientrano nella competenza esclusiva della Corte Costituzionale - si considera opportuno ricordare che codesta Corte Europea con la sentenza Delcourt, paragrafo 25 , ha statuito: « Dans une société démocratique au sens de la Convention, le droit à une bonne administration de la justice occupe une place si éminente qu’une interprétation restrictive de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne correspondrait pas au but et à l’objet de cette disposition (cf., mutatis mutandis, l’arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, En Droit, paragraphe 8).». Numerosissime sono le sentenze di codesta Corte su questo punto, come la sentenza Golder, dove al paragrafo 35 si legge : « Le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge compte au nombre des principes fondamentaux de droit universellement reconnus; il en va de même du principe de droit international qui prohibe le déni de justice. L’article 6 par. 1 (art. 6-1) doit se lire à leur lumière. ». Ed infine, in particolar modo si addice al presente caso la sentenza F.E. c. Francia, dove al paragrafo 46 si legge: «La Cour rappelle que le fait d'avoir pu emprunter des voies de recours internes, mais seulement pour entendre déclarer ses actions irrecevables par le jeu de la loi ne satisfait pas toujours aux impératifs de l'article 6 § 1 : encore faut-il que le degré d'accès procuré par la législation nationale suffise pour assurer à l'individu le « droit d'accès » eu égard au principe de la prééminence du droit dans une société démocratique. L'effectivité du droit d'accès demande qu'un individu jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (voir l'arrêt Bellet précité, p. 42, § 36). ». 34. In conclusione, risulta con certezza che per effetto delle pronunce dichiarative del “difetto di giurisdizione”, da parte del del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione, e del Giudice ordinario, vi è stata violazione del primo comma dell’art. 6 e violazione dell’art. 13 della Convenzione. *** Si espongono qui di seguito le risposte al primo quesito posto dalla Corte: « 1. La discipline électorale des listes bloquées, telle qu’introduite par la loi no 270/2005, a-t-elle méconnu le droit des requérants de participer, lors du scrutin législatif des 13 et 14 avril 2008, à des élections assurant la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif, au sens de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention, compte tenu aussi de ce que ces listes peuvent comporter autant de candidats que le nombre total de sièges à pourvoir dans la circonscription? 35. Si osserva nella memoria del Governo che i singoli Stati dispongono in materia di un potere discrezionale di estrema ampiezza: come sarebbe dimostrato dalla grandissima varietà di soluzioni adottate da Paesi europei, di antica e sicura democrazia Il punto merita un'osservazione pregiudiziale, che incide sul concetto di "discrezionalità" e ne presuppone una chiara definizione e delimitazione. È a tutti noto che il concetto di potere discrezionale (tipico del diritto amministrativo, ma non estraneo al diritto costituzionale con riferimento al potere legislativo; es.: Cass. civ. [ord.], sez. I, 26.11.2004, n. 22351) presuppone che l'Autorità che di tale potere disponga, abbia di fronte a sé la possibilità di scegliere tra due o più soluzioni, tutte in astratto buone, legittime ed utili, ma delle quali alcune appaiono preferibili rispetto ad altre - anche sotto il profilo del buon andamento e dell'opportunità - per la miglior realizzazione e la massima cura dell'interesse pubblico primario perseguito. Dunque, la scelta propriamente "discrezionale" deve poter operare tra alternative tutte percorribili; e - come insegna la manualistica - può riguardare il quid, l'an, il quando, il quomodo. La "discrezionalità" di cui parla la difesa del Governo non può essere riferita erroneamente alle scelte fatte dal legislatore “ordinario” con la Legge n.270/2005, ma deve necessariamente essere riferita alle scelte fatte dal legislatore costituente quando ha approvato la Legge Fondamentale cioè la Costituzione Italiana. Infatti è in quella sede che la "discrezionalità" venne esercitata nell’approvare gli articoli 48, 56, 57 e 58 della Costituzione. Quindi, è quella "discrezionalità" che conta nel presente caso. Di conseguenza il raffronto , se si volesse fare, con le legislazioni straniere dovrebbe essere condotto con riferimento alle norme della Costituzione Italiana che disciplinano il diritto di voto e che costituiscono la base e il limite, al tempo stesso, di ogni legge elettorale in Italia. Perché con l’approvazione di questi articoli della Costituzione si sono delineati il contenuto e i limiti entro i quali il legislatore ordinario deve approvare le disposizioni di dettaglio per disciplinare le modalità delle elezioni politiche. Resta dunque concettualmente escluso che possa parlarsi di "discrezionalità" in senso proprio, allorché l'esercizio di questo potere conduca verso soluzioni che si risolvino in un sostanziale contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento, come avviene nel presente caso italiano. Questa semplicissima osservazione consente di sorvolare su tutte le linee difensive che si rinvengono negli scritti provenienti dal Governo italiano, che mostra di voler volutamente ignorare questi concetti e questi limiti. Fatta questa precisazione, occorre ora affrontare il merito delle questioni di cui si discute. Più che dalle norme via via citate nei vari ricorsi e nelle difese di controparte, in questa sede devono essere fatte valere - ed in particolare noi chiediamo che emergano e vengano difesi e fatti prevalere, i fondamentali principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, cui l'intera Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali si ispira e che sono splendidamente riassunti nel "preambolo" di quest'ultima, dove solennemente si afferma:  che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l'applicazione universale ed effettiva dei diritti e delle Libertà fondamentali che vi sono enunciati;  che questi diritti e queste Libertà fondamentali costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo;  che il mantenimento di queste fondamentali condizioni si fonda essenzialmente su un regime politico veramente democratico. A sua volta, l'articolo 21 della sopra ricordata Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel suo ultimo comma, stabilisce che ""…. la volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione …."". Questi concetti sono anche contenuti nella nostra Carta costituzionale, che nella vicenda assoggettata al superiore giudizio di codesta Ecc.ma Corte, a giudizio del ricorrenti appare gravemente vulnerata. In particolare è stata denunciata la violazione dei seguenti articoli  48 (voto personale ed eguale, libero e segreto)  56 (la Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto, l’attribuzione dei seggi avviene con il sistema proporzionale)  57 (la ripartizione dei seggi avviene con il sistema proporzionale in ogni Regione)  58 (i Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto) 36. Le censure d’incostituzionalità traggono origine dalle modificazioni, introdotte con la Legge ordinaria n. 270/2005, nella previgente disciplina contenuta nei testi originari delle leggi ordinarie sulla elezione del Parlamento. Modificazioni che, appunto, evidenziano, al di là di ogni ragionevole dubbio, la incompatibilità della normativa attuale con le indicate norme costituzionali in materia. 37. Il paragone va condotto in primo luogo in relazione al secondo comma dell’articolo 48 della Costituzione, il quale dispone che “il voto è personale ed eguale, libero e segreto”: ciò sta a dire che, con l’espressione “voto libero”, quella norma intende sottolineare che gli Organi dello Stato, le leggi elettorali e l’intero Ordinamento devono garantire ad ogni cittadino la possibilità di esprimere la determinazione elettorale libero non solo da condizionamenti esterni, ma anche da condizionamenti interni alla lista. Cioè con la più assoluta libertà esprimere il voto nei confronti del candidato direttamente senz’alcuna intermediazione, come manifestazione spontanea di opinione, formatasi attraverso procedure di persuasione, e non mediante procedure diverse, improprie e talora coercitive. Trattasi, in sostanza, della libertà intesa in senso oggettivo, che comprende imprescindibilmente la possibilità, offerta all’elettore, di scegliere tra più candidati poiché, qualora così non fosse, la libertà sarebbe gravemente compressa e mortificata proprio nella sua funzione di esercizio di attività selettiva del destinatario del consenso elettorale, che è il rappresentante dell’elettore. 38. Ora, mentre il D.P.R. n. 361 del 1957 rendeva certo e libero lo svolgimento di quella funzione, stabilendo dettagliatamente, agli articoli 59, 60 e 61, le modalità di manifestazione del voto di preferenza, in conformità piena al dettato costituzionale, la nuova disciplina sottrae del tutto all’elettore la potestà di esprimere il proprio voto di preferenza, cioè gli impedisce di scegliere tra i candidati che si presentano per essere eletti. Il rapporto fiduciario tra elettore ed eletto insito nel voto di preferenza è stato soppresso. Al suo posto è stata prevista la lista bloccata, che costringe l’elettore ad accettare ciecamente la scelta già fatta dagli organi di Partito mediante l’ordine di inserimento dei candidati nella lista presentata: prendere o lasciare. Questa situazione è particolarmente grave, stante anche l’ormai diffusa connivenza tra mafia e politica, tra criminalità organizzata e politica, su cui gli elettori non hanno più alcuno strumento a disposizione per contrastarla mediante il voto di preferenza, che consentirebbe di rifiutare i soggetti compromessi. Tutto questo, porta a concludere che la modifica introdotta contrasta con l’articolo 48 della Costituzione, relativamente alla cui valenza la Corte Costituzionale, con la sentenza 2/10 luglio 1968 n. 96 ha testualmente statuito che “in materia di elettorato attivo l’art. 48, secondo comma, della Costituzione ha carattere universale e i principi, con esso enunciati, vanno osservati in ogni caso in cui il relativo diritto debba essere esercitato”. 39. Le censurate disposizioni introdotte dalla Legge n. 270/2005 violano, altresì, gli articoli 56, 58, 67 e 138 della Costituzione. Il primo comma dell’articolo 56 della Costituzione dispone “La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.”;, e il primo comma dell’articolo 58 della Costituzione dispone: “I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.”. Orbene, suffragio diretto significa che non vi debbono essere intermediazioni tra il corpo elettorale (il singolo elettore) e i suoi rappresentanti (gli eletti): gli elettori debbono poter scegliere direttamente e personalmente i propri rappresentanti. Del resto, il fatto che lo stesso art. 56 Cost., 4° comma, stabilisca che la ripartizione dei seggi della Camera si effettua in base alla popolazione di ogni singola circoscrizione elettorale (“...dividendo il numero degli abitanti della Repubblica....per seicentodiciotto e distribuendo i seggi ...sulla base dei quozienti interi ...) conferma il principio, costituzionalmente garantito, di rappresentanza diretta degli eletti nei confronti del corpo elettorale come rappresentante del popolo di ogni circoscrizione, che comprende tutti gli abitanti residenti.. Ugualmente, il fatto che l’art. 48, 2° comma, della Costituzione stabilisca che il voto è “personale”, vuol dire che l'esercizio del diritto di voto non può essere delegato, né ceduto ad altri. Ma, in plateale violazione della norma costituzionale, le vigenti leggi elettorali qui censurate prevedono l’esatto contrario della regola posta dalle citate norme costituzionali. Le modificazioni introdotte dal legislatore ordinario con la Legge n. 270/2005, infatti, attribuendo rilevanza all’ordine di inserimento dei candidati nelle medesima lista (ordine di inserimento deciso dagli organi di partito) ed eliminando il voto di preferenza, hanno con un sol colpo sottratto all’elettore il diritto di scelta del candidato e lo hanno affidato agli organi di partito conferendo a costoro la designazione di coloro che, nell’ambito della medesima lista, devono essere nominati rispetto agli altri che non devono essere nominati, ancorché inseriti nella medesima lista dei candidati. E ciò del tutto indipendentemente dalla volontà degli elettori. In altri termini, la decisione di preferire Tizio a Caio è esclusivamente nelle mani degli organi del partito e ciò determina una dipendenza diretta dell’eletto, un effettivo e concreto suo vincolo nei confronti degli organi del partito che lo hanno prescelto, vincolo che contrasta frontalmente non soltanto con le già citate disposizioni costituzionali ma anche con la previsione dell’art. 67 della Costituzione. Con conseguente vulnus della indipendenza del Parlamento rispetto al Governo, in quanto il Parlamento risulta composto da “nominati o prescelti” dal singolo Partito, e non più liberamente e direttamente “eletti” dal corpo elettorale. Elezione significa scelta fra più soggetti, effettuata liberamente dal cittadino elettore con il suo voto, Invece, sovvertendo il dettato costituzionale, l’elezione è stato sostituita dalla”nomina”, e quindi un processo democratico dal basso è stato tramutato in un procedimento autocratico dall’alto. Con riferimento alle fuorvianti risposte che si leggono nella relazione del Ministero allegata alla memoria del Governo, si osserva quanto segue: a) E' evidente che la candidatura si fonda su un rapporto di fiducia tra il candidato e la forza politica che lo candida, ma tale fiducia si conquista solitamente con un serio e costante impegno politico e con l'instaurarsi di un forte rapporto con il territorio che si va a rappresentare. Una sana concorrenza tra candidati è, al contrario di quanto più oltre affermato dal Ministero, un elemento positivo, che spinge ad un impegno più profondo, che giova non solo al soggetto interessato, ma anche al gruppo politico di cui fa parte. Al contrario le liste bloccate creano un appiattimento dei candidati che, già in partenza, sono sicuri di poter essere eletti anche in assenza di particolari meriti e qualità. Questo favorisce,come si può concretamente vedere nell'attuale realtà politica, la candidatura di persone spesso selezionate con criteri che hanno poco a che vedere con la cultura politica, e che, prive della necessaria competenza e professionalità, possono essere più facilmente subordinate alle decisioni dei vertici del partito. Le conseguenze negative di questo sistema di reclutamento si possono vedere anche nell'esecuzione del mandato parlamentare nel quale non è determinante il rapporto dell'eletto con i suoi elettori quanto quello con i vertici del partito e di ciò si coglie facilmente il motivo , dato che il prosieguo della sua carriera politica dipenderà soprattutto dalla fedeltà dimostrata più che dalla qualità delle sue prestazioni. Dire, come fa il Ministero, che il sistema delle liste bloccate " favorisce, durante l'espletamento del mandato, la libertà e l'autonomia del singolo parlamentare nella valutazione della coincidenza degli interessi concorrenti con l'interesse pubblico" è andare contro l'evidenza dei fatti. In conclusione è la libertà stessa del parlamentare che rischia di essere compromessa e non è un caso che contemporaneamente si assista alla progressiva perdita di democraticità del nostro Parlamento sempre meno sede di discussione ed elaborazione politica e sempre più chiamato a ratificare decisioni prese altrove con continui voti di fiducia. La disciplina di partito non può soffocare il libero pensiero dell'eletto, cosa ovviamente più difficile, per i motivi sopra esposti, in un sistema elettorale con liste bloccate. b) Insieme a quello passivo, viene leso anche il diritto elettorale attivo dei cittadini, costretti a dare la preferenza alla sola lista senza poter scegliere le persone che riscuotono maggiormente la loro fiducia. Questo non è un elemento di poco conto in quanto la fedeltà ad una forza politica non significa necessariamente accettare qualunque candidatura, spesso frutto di opportunismi e compromessi, soprattutto in ragione delle esigenze del bipolarismo che ha favorito alleanze e/o fusioni di forze politiche abbastanza eterogenee, dove la scelta del candidato può avere un peso significativo. Basti pensare alla presenza nello stesso gruppo politico di candidati liberali e conservatori, laici e non, sostenitori del libero mercato e difensori dello stato sociale. La scelta dei propri rappresentanti si rivela perciò molto importante sia per la qualità delle decisioni politiche, che, in un Parlamento libero, si prendono anche sulla base di alleanze trasversali, sia per la moralizzazione della vita pubblica, dato che in Parlamento siedono anche personaggi di discutibile moralità, che, quando non lo fanno i partiti, possono essere allontanati dal voto popolare. Le liste bloccate hanno sicuramente aumentato la sfiducia dei cittadini di poter incidere sulla vita politica, con il conseguente allontanamento anche dal voto. Naturalmente il voto di preferenza non è di per sé sufficiente a garantire una scelta consapevole se non è accompagnato da una libera informazione che dovrebbe garantire una diffusa conoscenza delle prestazioni dell'eletto, secondo quella che viene definita "anagrafe dei parlamentari", con l'indicazione delle sue presenze e assenze,delle leggi votate o respinte, degli atti più significativi del suo mandato, ma esso è uno strumento imprescindibile nella realizzazione di una sempre più piena democrazia. Riguardo poi all'affermazione ministeriale che " nulla vieta,comunque,a gruppi di elettori non legati ai partiti di costruire proprie liste per concorrere autonomamente alle elezioni politiche", siamo tutti consapevoli delle difficoltà che tale prassi comporta sia in relazione al difficile accesso ai principali mezzi di comunicazione e alla scarsa diffusione dell'informazione, sia alla complicata gestione delle macchina burocratica, tanto da poter dire con certezza che tale via è preclusa alla maggior parte dei cittadini. c) Del tutto pretestuosa appare poi la giustificazione che "la mancata previsione della possibilità di esprimere preferenze incide positivamente sui costi della propaganda elettorale, abbattendoli significativamente". In primo luogo i partiti ottengono i finanziamenti sulla base del numero degli elettori e non sulle spese realmente effettuate e giustificate, secondariamente,se si dovesse spingere questa logica fino in fondo, ci sarebbero ancor meno costi se si eliminasse la concorrenza tra i parttiti presentando una lista unica! d) Il riferimento ad altri sistemi elettorali fatto dalla difesa del Governo è fuorviante perché è stato fatto con riferimento alla incostituzionale legge n. 270/2005, che è una legge ordinaria, mentre avrebbe dovuto essere fatto il raffronto con la scelta vera dello Stato Italiano cioè quella scelta fatta dal legislatore costituente quando ha approvato la Legge Fondamentale cioè la Costituzione Italiana. Si tratta di una scelta è ancora vigente e valida e rispetto alla quale i ricorrenti non hanno mosso alcuna censura. E’ nella Legge Fondamentale cioè la Costituzione Italiana che si trova delineato agli articoli 48 e seguenti il sistema elettorale nei suoi tratti intamgibili da parte del legislatore ordinario. Ne consegue che è del tutto inutile e ininfluente il raffronto fatto dalla difesa del Governo tra la legge n. 270/2005, la cui incostituzionalità e divergenza dal sistema scelto dallo Stato Italiano è incontestabile. Non è consentito, attraverso il richiamo a legislazioni straniere, legittimare una legge incostituzionale. Non è consentito aggiungere così le altrui manchevolezze al quelle della Legge n.270/2005 viziata da incostituzionalità. Non possono essere utilizzate le scelte fatte in altri Paesi per giustificarne la scelta incostitzionale arbitrariamente fatta dal legislatore ordinario con la legge censurata dai ricorrenti. Quanto alla realtà politica dei vari paesi, i paralleli vanno fatti in modo dettagliato mettendo a confronto tutti gli aspetti dell'organizzazione del potere politico. 40. Ed è evidente che il legislatore ordinario italiano nell’approvare le modificazioni introdotte con la Legge n. 270/2005 non ha tenuto conto della giurisprudenza di codesta Corte Europea, la quale nel fissare la portata e l’interpretazione dell’articolo 3 del Protocollo n.1 ha avuto l’occasione, anche recentemente (sentenza Yumak, del 30 gennaio 2007, paragrafo 65 e ss.), di ribadire i principi che devono presiedere alla normativa degli Stati democratici che disciplina l’esercizio del voto popolare, statuendo “”Cependant, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l’observation des exigences de l’article 3 du Protocole no 1 ; il lui faut s’assurer que les limitations ne réduisent pas les droits dont il s’agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, qu’elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés (Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 52). En particulier, aucune des conditions imposées le cas échéant ne doit entraver la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif – autrement dit, elles doivent refléter, ou ne pas contrecarrer, le souci de maintenir l’intégrité et l’effectivité d’une procédure électorale visant à déterminer la volonté du peuple par l’intermédiaire du suffrage universel (Hilbe c. Liechtenstein (déc.), no 31981/96, CEDH 1999 VI, et Melnitchenko c. Ukraine, no 17707/02, § 56, CEDH 2004 X).” 41. Avendo presenti, in sintesi, gli aspetti innovatori della disciplina introdotta dalla Legge n. 270/2005, la cui difformità alla Costituzione è risultata evidente, i ricorrenti auspicano che codesta Corte tragga le dovute conseguenze pronunciando sulla domanda dei ricorrenti nel senso che le disposizioni incostituzionali della Legge n. 270/2005 non hanno consentito il libero e diretto esercizio di voto del corpo elettorale come garantito non soltanto dalla Costituzione Italiana ma anche dall’art. 3 del Protocollo 1 della CEDU. *** Si espongono qui di seguito le risposte al terzo quesito posto dalla Corte « La discipline électorale des primes à la majorité, telle qu’introduite par la loi no 270/2005, constitue-elle une méconnaissance du droit des requérants de participer à des élections assurant la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif, au sens de l’article 3 du Protocole no 1, compte tenu aussi du fait qu’aucun seuil minimum de consensus n’est prévu pour l’obtention desdites primes ? » 42. Ulteriore contrasto con l’articolo 48 della Costituzione è inoltre rinvenibile nelle disposizioni introdotte dalla richiamata Legge n. 270 del 2005 riguardanti l’arbitraria previsione del così detto “premio di maggioranza” mediante l’attribuzione automatica, alla “lista” che abbia avuto anche un solo voto in più delle altre liste concorrenti, di 340 seggi della Camera dei deputati e del 55% dei seggi del Senato assegnati alla Regione. LA VIOLAZIONE DEL DIVIETO ESPLICITO DI ALTERAZIONE DEL SISTEMA PROPORZIONALE DI ATTRIBUZIONE DEI SEGGI 43. La normativa di cui si tratta appare viziata da illegittimità costituzionale, in quanto consente che le maggioranze in Parlamento non siano l’autentica e diretta espressione del voto manifestato dal corpo elettorale (il voto è ...... eguale), ma che si formino in maniera del tutto abnorme e in violazione della regola costituzionale posta dal secondo comma dell’art. 48, dal quarto comma dell’art. 56 e dal quarto comma dell’art. 57, cioè consente la indebita attribuzione di uno sproporzionato numero di seggi ad una sola coalizione che viene trasformata da semplice minoranza in maggioranza assoluta in base ad un quid pluris non previsto dalla Costituzione, anzi da questa vietato tramite la esplicita prescrizione che l’attribuzione dei seggi deve avvenire mediante il sistema proporzionale. Le norme costituzionali escludono esplicitamente qualsiasi alterazione delle proporzioni del risultato mediante l’irragionevole attribuzione di un premio secondo un criterio arbitrario, irrazionale o casuale, con l’aggravante dell’assenza di una soglia minima di suffragi. Sul carattere proporzionale, come principio costituzionale, che si impone a tutte le elezioni si è pronunciato recentemente il TAR Lazio Sez., II bis con diverse ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale delle legge elettorale per il Parlamento Europeo, tra le molte si segnalano le ordinanze 1630 e 1650 del 2009, pronunciate nei ricorsi n. R.G. 6587/09 e n. 7466/09 (all'esame della Corte Costituzionale con i numeri 29/2010 e n. 31/2010 in quanto emesse in giudizi in cui era difensore e/o parte il ricorrente Felice Besostri. Questo sistema di attribuzione di un quid pluris ad una sola compagine politica si presenta in aperto contrasto con il principio di cui all’articolo 48 della Costituzione, circa l’eguaglianza, anche sostanziale, del voto personale di ciascun elettore - principio al cui presidio e difesa sono poste le disposizioni del quarto comma dell’art. 56 e del quarto comma dell’art. 57, che rigorosamente prevedono l’attribuzione dei seggi con il metodo proporzionale puro - essendo congegnato in modo tale da premiare talune formazioni politiche rispetto alle altre, alterando la eguaglianza del voto dato a qualsiasi lista (i voti dati alla lista premiata valgono di più dei voti dati alle altre liste) e questo può accadere addirittura con riferimento a liste meno rappresentative, con grave distorsione della volontà degli elettori, della rappresentanza politica e dell’assetto e del funzionamento delle Camere. La Costituzione stabilisce che il voto deve essere “eguale” e che i seggi devono essere attribuiti con il sistema proporzionale Da un articolo del noto scrittore Giovanni Sartori si apprende che il PdL nelle votazioni del 2008 ottenne “il 37,4 % dei voti validi, ma il 35,9 % dei votanti e il 28,9 % degli aventi diritto.”.Quindi risultò essere non già un “maggioranza” ma una delle minoranze uscite dalle urne. Ebbene, in virtù delle incostituzionali modificazioni approvate con la Legge n. 270/2005, alla coalizione che si era presentata con il PdL (con la Lega Nord e la Lega Sud) ottenendo in totale il 47 % dei voti validi, sono stati attribuiti 340 deputati della Camera e il 55 % dei senatori su base regionale. Resta il fatto che l’intera coalizione non ha raggiunto la maggioranza (50,1 % dei voti). E una cosa è governare con il 47% dei seggi in Parlamento ed altro è governare con il 55% dei seggi. In ogni caso le modifiche costituzionali, ex art. 138 Cost., non si possono fare con il 47% dei seggi in Parlamento. Nessuna norma della Costituzione consente l’assegnazione dei seggi al di fuori del sistema proporzionale costituzionalmente previsto. L’alterazione del principio di eguaglianza del voto popolare non potrebbe essere più evidente. 44. Sotto un ulteriore profilo, tutte le rammentate innovazioni introdotte con la Legge n. 270/2005 - sia quelle che sottraggono all’elettore la scelta dei candidati da eleggere, imponendogli di accettare in blocco la ”lista“, sia quelle che impongono l’inserimento del nome di un capo nella scheda elettorale , sia quelle che attribuiscono il 55% dei seggi della Camera e del Senato alla lista che abbia ottenuto un solo voto in più delle liste concorrenti - costituiscono violazione anche dell’art. 138 della Costituzione, poiché senza avere fatto ricorso al procedimento di revisione della Costituzione previsto dall’art. 138, con una semplice Legge ordinaria sono stati limitati ed incisi i diritti costituzionalmente attribuiti ai singoli elettori. A questo proposito, occorre, infatti, ricordare che il vigente impianto costituzionale è fondato su una Costituzione rigida. Nel nostro ordinamento costituzionale il divieto di revisione costituzionale non riguarda soltanto ”la forma repubblicana” di cui all’art. 139 della Costituzione, ma concerne anche l’intangibilità dell’ordinamento democratico. A salvaguardia di tutto ciò i costituenti posero l’articolo 138 della Costituzione, il cui contenuto risulta travolto e svuotato di ogni valore per effetto di una semplice Legge ordinaria elettorale che trasforma una minoranza uscita dalle urne in maggioranza assoluta addirittura del 55 % dei componenti del Parlamento. Con la conseguenza che, con l’appoggio di altra minoranza pari al solo 11 % delle Camere, si raggiungerebbe fittiziamente una apparente maggioranza di due terzi capace di modificare la Costituzione, con sostanziale violazione dell’art.138. E questo può realmente avverarsi, se si considera che una minoranza pari al 37,4% dei voti validi, corrispondente al il 35,9% dei votanti e al 28,9% degli aventi diritto (cioè un terzo degli aventi diritto) uscita realmente dalle urne, è stata trasformata in maggioranza assoluta del 55% ed è in grado di allearsi con un gruppo che abbia ottenuto solo l’11% dalle urne. In questa situazione, realisticamente possibile, due minoranze che insieme rappresenterebbero soltanto circa 46,9 % dei votanti risultano fittiziamente trasformate in maggioranza di addirittura due terzi, per effetto dell’irragionevole attribuzione del premio di maggioranza previsto dalla Legge n. 270/2005 ma non previsto da nessuna norma della Costituzione. In altri termini, il complesso delle modifiche introdotte dalla Legge n. 270/2005 ha alterato addirittura la sostanza della garanzia del procedimento di revisione costituzionale previsto dall’articolo 138 della Costituzione, poiché consente che una semplice minoranza uscita dalle urne sia posta in grado di modificare da sola la Costituzione. Tutto questo è in manifesto contrasto con il vigente impianto costituzionale democratico che impone le modifiche della Costituzione non possono essere fatte unilateralmente da una minoranza uscita dalle urne, ma impone il concorso effettivo di una maggioranza reale e fortemente qualificata (due terzi dei rappresentanti realmente eletti direttamente dal popolo). Cioè richiede una maggioranza qualificata effettiva e non fittizia creata con Legge ordinaria. 45. Ugualmente incostituzionale è l’articolo 14/bis del D.P.R. n. 361 del 1957, inserito dalla Legge n. 270 del 2005: quella norma, al terzo comma, dispone che “I partiti o gruppi politici organizzati, tra loro collegati in coalizione, che si candidano a governare, depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. “Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92, secondo comma, della Costituzione”. La violazione del principio di ragionevolezza, e anzi la irragionevolezza intrinseca dell’art. 14/bis per violazione degli art. 92 e 138 della Costituzione, e la lesione delle prerogative del Presidente della Repubblica, in ordine alla libera scelta del Presidente del Consiglio, appare quanto mai evidente. Il secondo comma dell’art. 92 della Costituzione stabilisce che “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e su proposta di questi i ministri”. A parte ogni considerazione sul fatto che il citato articolo 14/bis avrebbe dovuto, per l’implicita finalità che racchiude, essere adottato mediante norma di revisione costituzionale, soggetta al procedimento previsto dall’articolo 138 della Costituzione, resta certo che, pur nella sua compendiosa sommarietà, il secondo comma dell’articolo 92 non ingenera dubbi sul concetto che quella della nomina del Presidente del Consiglio dei ministri costituisca una prerogativa Costituzionale ed una funzione Costituzionale istituzionale esclusiva ed intangibile del Presidente della Repubblica, che la esercita sia attraverso provvedimenti formali, quali l’incarico e la nomina vera e propria, sia mediante una prassi consuetudinaria, consistente nell’osservanza costante ed uniforme di una regola di condotta, compiuta nella convinzione della sua rispondenza ad una esigenza istituzionale e Costituzionale che si manifesta nelle “consultazioni” di personalità appartenenti al Parlamento, di presidenti o segretari dei partiti politici, che siano in grado di fornire indicazioni ed orientamenti in ordine alla verifica delle possibilità della formazione di una maggioranza parlamentare che sia in primo luogo garante della imprescindibile stabilità e legalità costituzionale dell’ordinamento. A ciò si aggiunga che la doverosità delle “consultazioni” si rinviene nel collegamento dell’articolo 92 della Costituzione con il successivo articolo 94, in virtù del quale la nomina del Presidente del Consiglio deve cadere sulla personalità idonea, nella prospettiva della fiducia parlamentare. Viceversa, in base alla nuova legislazione elettorale, le funzioni del Presidente della Repubblica si risolverebbero in un vuoto cerimoniale. 46. Tutto quanto sin qui evidenziato si risolve contestualmente in una palese violazione anche dell’articolo 3 del Protocollo n. 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo della violazione del principio di legalità , perché il legislatore ordinario ha introdotto con la Legge n. 270/2005 un indebito impedimento al corpo elettorale di esprimere liberamente e in forma “diretta” il diritto di voto come previsto dalla Legge Fondamentale cioè dalla Costituzione. L’obbligo di assicurare libere elezioni implica l’obbligo di assicurare l’espressione del voto nel rispetto del principio di legalità che, con riferimento alle disposizioni delle leggi elettorali, a sua volta impone l’approvazione di norme di leggi elettorali conformi alle regole stabilite dalla Legge Fondamentale cioè dalla Costituzione. Altrimenti, lo svolgimento delle elezioni si risolverebbe in un rito falso e apparente. Ma questo non rispetterebbe gli obblighi imposti dall’art. 3 del Prortocollo n. 1 della CEDU. 47. Inoltre, risulta dall’analisi delle disposizioni delle vigenti leggi elettorali, come modificate dalla Legge n. 270/2005, che il legislatore ordinario italiano avendo posto indebitamente un limite al diritto di voto dei cittadini come garantito (eguale e diretto) dalla Costituzione Italiana, ed avendo soppresso il principio di “eguaglianza” del voto dato a ogni lista concorrente, mediante l’attribuzione vietata dalla Costituzione di un “premio” ad una sola lista, ha di conseguenza ostacolato l’esercizio del diritto a libere elezioni. Si può concludere, pertanto, che vi è stata anche violazione dell’art. 3 del protocollo n. 1 della CEDU. *** *** *** Richiamate tutte le ragioni già svolte nel ricorso, si confida che codesta Corte voglia accogliere i ricorsi. Milano-Roma, 19 luglio 2010 La presente memoria viene firmata dall’ avv. Aldo Bozzi, anche per conto dei colleghi, avv. Giuseppe Porqueddu, avv. Carlo Felice Besostri, avv. prof. Giuseppe Bozzi. avv. Aldo Bozzi allegati: - ricorso per provvedimento d’urgenza al Tribunale Civile di Milano; - Ordinanza di rigetto del 31 marzo 2008.



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Mon DiEu
Divenire europei liberi battitori

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS -- COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME - Deuxième Section - Strasbourg,le 16 décembre 2009 Requéte n° 20598/08 - Dova c. Italie - http://www.eprouverture.com/disseminazione/img/big/raccomandata_big.jpg Monsieur, Je vous informe qu’à la suite d’un examen préliminaire de la recevabilité de la requête susmentionnée le 15 décembre 2009, la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée a décidé, en vertu de l’article 54 § 2 b du règlement de la Cour, de donner connaissance de la requête au gouvernement italien et d’inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles 13 et 3 du Protocol n° 1 de la Convention. (...) Le Gouvernement a été invité à soumettre ses observations avant le 7 avril 2010. (...) S. Dollé Greffière de section

PD or not PD?
pd, or not PD

19 ottobre 2009 - UIBM Registrazione N°0001223046 marchio "pd partito democratico - specularità della differenza" http://www.eprouverture.com/disseminazione/img/big/short-arT%20023_big.jpg & http://www.eprouverture.com/disseminazione/img/big/PD.jpg


Unica moltitudine?


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A Jesi si è tenuto il primo incontro dei Meetup marchigiani per le elezioni regionali. "The only real PD" aderisce al programma della lista civica.

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Dopo lunga gestazione e vari depistaggi, nasce DeU. Dei diritti, maanche dei doveri

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Paolo Dova riceve finalmente la tessera 'in oggetto' e si conferma rappresentante per il PRT della Svizzera romanda, come invitato a fare a Chianciano da Marco Pannella, 'padrino' dell'iscrizione dell'"only real PD"

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Nel quadro dell'evento di notevolissima qualità stilistico/organizzativa, Paolo Dova ha incontrato Gianni Vattimo e gli ha lanciato la sua PDemocratica 'pro-vocazione'. Vattimo si dimostra, oltre che 'pensatore debole'... interlocutore di spiccata sensibilità e simpatia.


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31 ottobre 2008 | h 12.30
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http://it.wikinews.org/wiki/Discussione:Elezioni_europee_2009,_il_PdL_presenta_la_riforma_della_legge_elettorale/Commenti"

E' sbocciata una mistica garosa

http://www.rosanelpugno.it/rosanelpugno/user/5783/track

Elezioni europee 2009
Si attendono democratiche primarie

http://europee2009.ilcannocchiale.it/post/19237.html" Da: paolo.dova@tin.it Oggetto: Data: 24 agosto 2008 12:48:42 GMT+02:00 A: info@ilcannocchiale.it Gentili Amici, il mio blog su http://europee2009.ilcannocchiale.it/post/1923781.html non mi dà la possibilità di editare. Lì sono registrato come PaoloDova e, all'accesso, pur comparendo la relativa voce nella tendina, di fatto non mi si dà possibilità di accesso e modifica. Inoltre, il blog in questione non risulta nemmeno nell'elenco generale. Cordiali saluti PD

PD or not PD
with Google remember me

Gad Lerner - Il blog del Bastardo - » A che serve un partito ... Numero commenti: 46; Scritto da: paolo dova; Pubblicato il: 13.02.2008 alle 2:02 pm. La sinistra in ginocchio? Alcuni richiami all’articolo di Gad Lerner ... www.gadlerner.it/index.php/2008/02/ 11/a-che-serve-un-partito-cristiano-di-destra.html - 125k - Copia cache - Pagine simili Gad Lerner - Il blog del Bastardo - » Codice etico del Partito ... Numero commenti: 76; Scritto da: paolo dova; Pubblicato il: 20.02.2008 alle 10:58 am. Caro Gad, sembra porsi qualche problema a proposito di partiti che ... www.gadlerner.it/index.php/2008/ 02/14/codice-etico-del-partito-democratico.html - 146k - Copia cache - Pagine simili Altri risultati in www.gadlerner.it »

Partito Radicale Transnazionale
Verygod annuncia la sua iscrizione per il 2009

PD or not PD ?
Roma, 4 ottobre 2008, riparte l'attesa del real PD

Esperimenti democratici

TUTTO ASSURDAMENTE VERO
Per una impopolare laicità

http://saperinegati.forumattivo.com/diario-dell-assurdo-f19/100-verygod-si-e-pdemocraticamente-attivato-t460.htm?highlight=verygod

dal Blog di Grillo, 20 agosto 2008

VERYGOD SI E' PDEMOCRATICAMENTE ATTIVATO! http://www.beppegrillo.it/2008/08/eleicoes_limpas.html http://barcamp.org/demcamp http://www.wikio.it/article/68075664 paolo dova 20.08.08 09:33 | Vota commento | Segnala commento inappropriato | Rispondi al commento

Verygod si è PDemocraticamente attivato
Italia, 17 agosto 2008

Da: paolo.dova@tin.it Oggetto: PD or not PD ? Data: 17 agosto 2008 14:51:52 GMT+02:00 A: info@ilcannocchiale.it Cc: redazione@megachip.info, ritabernardini@radicali.it, repubblicawww@repubblica.it, redazione@libero-news.it, redazione@ilriformista.it, redazione@ilmanifesto.it, marcocappelli56@gmail.com Gentili Amici, mi risulta impossibile accedere al forum, nonostante sia riconosciuto al login come Verygod. Si ripete il circolo vizioso dell'identificazione, senza che vi sia effettiva possibilità di accesso. Vi è forse qualche interferenza? Cordiali saluti PD www.eprouverture.com http://www.wikio.it/article/68075664

TEORICHE PRE-MESSE

VUOTO DI POTERE

Zero & zero
Tribunale di Strasburgo, 29 aprile 2008

Da: paolo.dova@eprouverture.com Oggetto: PD or not PD ? Data: 15 maggio 2008 21:42:29 GMT+02:00 A: annozero@rai.it Cc: aldo.bozzi@fastwebnet.it Gentili Amici, a proposito di legalità, inoltro qui a seguire per conoscenza le coordinate del protocollo relativo al ricorso al Tribunale di Strasburgo inoltrato da "PD", in ordine alla incostituzionalità delle legge elettorale con la quale si è votato lo lo scorso 13/14 aprile, eleggendo una classe politica priva di legittimità : COUR EUROPEENNE DES DROITS DES DROITS DE L'HOMME SECONDA SEZIONE 20598/08 - Dova c. Italia Waiting for a real PD Paolo Dova

Assemblea dei mille
Chianciano, 3 maggio 2008

Anche Rita Bernardini, neoparlamentare del partito democratico e segretaria dei Radicali Italiani, accoglie con simpatia ed amicizia la radicale pro-vocazione del MAVAFFANCULT. For a real PD, short-arT and its new verygod vision

ProDiononProdi
Laico, ma anche religioso

Il 2 maggio a Chianciano PD ha regalato a Marco Pannella, che compie oggi 78 anni,la T-shirt MAVAFFANCULT. Pannella ringrazia simpaticamente affermando che quella gli mancava. Al Presidente Romano Prodi,intervenuto all'assemblea dei mille, PD ha invece omaggiato le T-shirt partito democartico -specularità della differenza e D'IO


Waiting for a real PD
a Chianciano Terme dal 2 al 4 maggio

We're wainting for Chianciano and a real PD http://www.wikio.it/user/paolo_dova

Desaparicion
C'è, ma non si vede

Da Google/Paolo Dova Comunicato politico numero 8 del 17 aprile 2008 ... Poco prima delle ore 13 del 14/04/2008,Paolo Dova ha inviato al Tribunale di Strasburgo la denuncia di anticostituzionalità delle legge ... www.beppegrillo.it/2008/04/comunicato_poli_6/index.html - 531k - Copia cache - Pagine simili

Torino 25/04/2008


TUTTI A VAFFANCULT
v2 day


Carissimi,

sul filo di lana è arrivato il nuovo VAFFANCULT disponibile da subito a Torino rivolgendosi a Roberto Bonin al numero 3922044404

Your only real
PD

v2day

Vday

14/04/2008 12.45 pm , the only real PD...
... is waiting for Europe



Poco prime delle ore 13 del 14/04/2008,Paolo Dova ha inviato al Tribunale di Strasburgo la denuncia di anticostituzionalità delle legge elettorale con la quale si è stati costretti ad un voto sostanzialmente antidemocratico.
Nessuna strumentalizzazione di parte è dunque possibile per il significato politico della denuncia in questione.

PER INOLTRARE IL RICORSO:
Le parti da completare si trovano sulla prima e seconda pagina e, ovviamente, sull'ultima da firmare.
L'indirizzo postale è:
Cour européenne des Droits de l'HommeConseil de l' Europe
67075 Strasbourg-Cedex
France.

Se si volesse inoltrare il ricorso oggi, si può trasmettere a mezzo FAX al seguente numero 0033 (0)3 88 41 27 30, e poi domani fare seguito con una raccomandata avvertendo che si tratta dell'originale firmato di quello già trasmesso con il fax.

Scarica il modulo QUI


Elezioni politiche 2008
Legittimazione ricorso al Tribunale di Strasburgo

PERCHE’ ORA SI PUO’ FARE ANCHE IL RICORSO DIRETTO ALLA CORTE DI STRASBURGO 1) E’ opportuno avere presente che la garanzia sopranazionale istituita dalla Convenzione (“Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, da qui in avanti indicata con l’acronimo C.E.D.U.) ha carattere sussidiario rispetto ai sistemi di garanzia nazionali. In forza di questo principio di sussidiarietà si spiega la ragione per la quale l’azione avanti la Corte Europea è ammessa (di regola) soltanto dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne. Tuttavia, il ricorso alla Corte Europea è stato, da questa, ritenuto direttamente ammissibile, per giurisprudenza ormai consolidata, ancora prima di tale esaurimento, quando all’interno dell’ordinamento nazionale si sia affermato un orientamento giurisprudenziale consolidato, quale ius receptum, tale da rendere superflua l’attesa dell’esaurimento delle vie di ricorso interne, il cui esito appare scontato, ovvero quando nella normativa interna dello Stato contraente manchi una qualsiasi via di ricorso avanti ad un Giudice nazionale. Questo è ormai la situazione che si è venuta a creare dopo le recentissime sentenze del TAR, del Consiglio di Stato, della Cassazione e del Tribunale civile che hanno tutte negato l’accesso a un Giudice nazionale agli elettori che hanno promosso il giudizio per sentire accertare e dichiarare da un Giudice il loro diritto di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente garantito nel suo esercizio dagli articoli 117, primo comma, 1, secondo comma, 2, 48, secondo, terzo e quarto comma, 56, primo comma, 58, primo comma, 67, 113 della Costituzione, e dall’articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U. A questo quadro di mancanza di diritto accesso a un Giudice, espresso dai Giudici di merito, cioè di mancanza di qualsiasi via di ricorso a un Giudice italiano, si sono aggiunte le recentissime sentenze delle SS.UU. della Cassazione dal n. 9151/08 al n. 9158/08 dell'8 aprile scorso (sul ricorso della lista di Pizza, dichiarative del difetto assoluto di giurisdizione su "ogni questione concernente le operazioni elettorali, ivi comprese quelle relative all'ammissione delle liste" la cui cognizione competerebbe in via esclusiva al giudizio delle future Camere). In definitiva, si deve prendere atto che si è verificata la situazione di mancanza di qualsiasi via di ricorso a un'autorità giurisdizionale nazionale. CON LA CONSEGUENZA CHE QUALUNQUE ELETTORE POTREBBE PROPORRE SUBITO IL RICORSO A STRASBURGO, senza dovere prima adire i Giudici nazionali.

Elezioni politiche 2008 - Una PDemocratica garosa
Ricorso al Tribunale di Strasburgo

STUDIO LEGALE BOZZI Avvocato Aldo Bozzi Largo Ildefonso Schuster n. 1 – 20122 Milano Tel.: 02/89012327 – Telefax: 02/867850 Milano, 11 aprile 2008 Egregio Dott. Dova, come Ella sa il Tribunale ha respinto il provvedimento d'urgenza, condannandomi alle spese. Quindi, ho proposto l'appello che qui Le allego. Come Ella può rilevare, dal paragrafo 27 in poi ho sviluppato gli argomenti di merito, in relazione al fatto che in appello ormai il giudizio è soltanto sul merito delle domande, essendo superata e assorbita ogni questione cautelare. Le segnalo che a mio giudizio, a seguito delle recentissime sentenze delle SS.UU. della Cassazione dal n. 9151/08 al n. 9158/08 dell'8 aprile scorso (dichiarative del difetto assoluto di giurisdizione su "ogni questione concernente le operazioni elettorali, ivi comprese quelle relative all'ammissione delle liste" la cui cognizione compete in via esclusiva al giudizio delle Camere), si è verificata la situazione di mancanza di qualsiasi via di ricorso a un'autorità giurisdizionale interna. Con la conseguenza che qualunque elettore potrebbe proporre subito il ricorso a Strasburgo, senza dovere prima adire i Giudici nazionali. Sto, quindi, predisponendo una brevissima bozza di ricorso a Strasburgo, per la denuncia della violazione degli articoli 6, primo comma, e 13 della Convenzione e dell'articolo 3 del Protocollo aggiuntivo della Convenzione. Bozza che metterei a disposizione di chiunque la volesse utilizzare. Il ricorso può essere sottoscritto personalmente dall'interessato, senza l'assistenza di avvocati, e la data di spedizione della raccomandata vale come data di presentazione del ricorso. Le sarò grato se mi risponderà per farmi sapere se ha ricevuto questa e-mail. Con i più cordiali saluti. ALDO BOZZI

PD or not PD ?
Lettera aperta a Walter Veltroni

Caro Walter, alcune considerazioni di un liberale, non di quelli dell’ultim’ora, prima di arrivare alla questione più essenziale ed al di là dei migliori auguri che comunque ti faccio per la vittoria del ‘tuo’ Pd. Agli auguri aggiungo altresì tutta la solidarietà per quell’altrettanto ‘tua’ falce e martello che Mario Giordano, se onesto, farebbe bene a mettere anche dietro la foto di Giuliano Ferrara. L’estate scorsa ho voluto sperimentare in prima persona la ‘trafila’ necessaria per candidarsi alle primarie e, dopo averne verificato la sostanziale impraticabilità, ho raccolto le firme per Marco Pannella il quale, a mio avviso, è stato ingiustamente escluso dalla competizione. Tralascio qui quanto concerne la sostanziale incostituzionalità della legge elettorale con la quale il 13/14 aprile gli italiani sono chiamati alle urne; su questo e sugli altri argomenti che qui tocco solo en passant è sufficiente leggere quanto ho scritto dal 13 febbraio scorso che è, come tale, ‘agli atti’ sui principali motori di ricerca. Mi preme anche ricordare che quando, sempre a febbraio, Il Pdl risultava di oltre l’8% in vantaggio sul Pd, scrivevo che Berlusconi queste elezioni era destinato a perderle e credo che all’epoca questo nemmeno tu pensavi di ‘poterlo fare’… Ora però, a tre giorni dal voto, quando per il tuo Pd sta per arrivare la resa dei conti, voglio spingere a fondo le mie considerazioni, visto che è dal 1988 che il sottoscritto invita la sinistra italica ad una opportuna ‘riconversione’. In estrema sintesi, (ribadisco che per tutto il resto rimando al Web) , prospetto due ipotesi e le relative conseguenze da trarne. 1) Nel caso in cui il Pd perda le elezioni, il sottoscritto PD si propone come guida “spirituale” di una rinnovata sinistra europea, laica, ma anche diversamente religiosa. (Per il senso delle maiuscole e delle minuscole si veda il post “Caro Gad” sul blog del Bastardo dedicato al Codice etico; post presente anche sul sito del Partito democratico) 2) Nel caso in cui il Pd vinca le elezioni, come ti auguro vivamente, metto a disposizione del Partito democratico la mia candidatura laica alle elezioni europee del 2009, dando in questo caso per scontate delle primarie autenticamente democratiche. Al riguardo tengo a precisare che, in ragione dei prossimi sviluppi politici del Belpaese si sta considerando l’inoltro al Tribunale di Strasburgo del procedimento di contestazione del ‘porcellum’ che ha già passato il vaglio del Consiglio di Stato e risulta quindi tecnicamente idoneo al giudizio europeo Non credo di dover aggiungere altro a quanto qui sommariamente tratteggiato. Di certo, al di là dell’esito delle elezioni, è evidente che il ‘dio’ rincorso dai dirigenti del Pd è lo stesso al quale rimanda Tremonti e tutto ciò, confermato anche dalle parole della senatrice Magistrelli secondo cui la predominanza dei cattolici sui laici è schiacciante, non sarà di certo ben spendibile in una prospettiva europea che si voglia laica o, come detto, diversamente religiosa. Aspetto dunque con trepidazione di accompagnare Te e ‘gli altri’, verso la nuova meta. Con simpatia Paolo Dova

The real PD

Pare che il 21 marzo Veltroni abbia parlato di "festa della democrazia". Se il riferimento era al venerdì santo ci potrebbe essere una certa coerenza circa il tipo di festa. Per quanto concerne la Pasqua al contrario, di resurrezione della democrazia non se ne vede all'orizzonte, anzi. La sentenza d'appello del TAR sulla incostituzionalità delle prossime elezioni politiche ha peraltro ottimizzato il tutto. Restiamo dunque in trepidante, democratica, religiosa attesa di un autentico PD.

The only real PD
PDemocraticamente

Vday

The only real PD
PDemocraticamente

Caro Beppe, pongo sinteticamente due quesiti 1) A fronte della sentenza d'appello del TAR sulla incostituzionalità della legge elettorale con la quale il 13/14 aprile (non) si voterà, non sarebbe opportuno porre comunque la questione al Tribunale per i diritti umani di Strasburgo? In caso di riconoscimento, la denuncia attivata prima delle elezioni, oltre a delegittimare politicamente il nuovo che avanza, potrebbe addirittura inficiarne il diritto a governare il Paese in ragione del palese contrasto con almeno quattro articoli della Carta costituzionale. Ho già stilato la bozza dell'istanza che, nel caso riuscissimo a concertare con un buon pool di legali, potremmo inoltrare dandone immediata visibilità mediatica. Preciso che io sto già discutendo la cosa con un legale di fiducia e che la paternità dell'operazione resterebbe comunque mia. 2) Al di là di quanto sopra prefigurato, vorrei sapere se, oltre alle 'tue' liste civiche, alle quali mi sono già iscritto, sono altresì previste liste per le elezioni 2009 al Parlamento europeo al quale intendo candidarmi. A presto PD www.eprouverture.com

PD or not PD ?
PD and not Pd

Gad Lerner 26/2/2008 “Subito primarie” + “Codice etico Pd”
>Leggi

Caro Gad, sembra porsi qualche problema a proposito di partiti che continuano ad essere fatti al telefono o attraverso altri strumenti del quotidiano comunicare. Tralasciamo per il momento la questione che le prossime elezioni politiche violino o meno la Costituzione in ragione delle candidature imposte dalle segreterie dei partiti, la qual cosa pare sia oggetto di una denuncia in sede UE da parte del neonato movimento dell'Italia dei Cittadini. Fatta salva la dovuta premessa più generale, a proposito dell' auspicata attuazione dello spirito del Codice etico occorre rilevare come anche le modalità di selezione dei 'nuovi' politici del Pd siano molto 'P' e quasi per nulla 'd'. Non a caso, prima della convergenza su Veltroni, Rosy Bindi parlava di "Democratici davvero". Dunque, a parte la tua doverosa presa di posizione per Pannella, che non è comunque nuovissimo al gioco, si pone il problema di candidature che siano appunto democratiche davvero. Come la mettiamo? Dove possono andare Pdemocraticamente a candidarsi i comuni mortali? Sembra di buon auspicio che i pirandelliani bloggisti scrivano partito democratico, oltre che con la P, anche con la D maiuscola. Andiamogli incontro, un po’ meno dogmatici, un po’ più erranti. PD

Così...
... indica.

Ancona, agosto 2007 "Il COSI' movimento nascente per la 'Coerenza di Sistema', fornisce la sua prima indicazione per il miglior PD possibile".

E' Tutto pre-visto?

Diamo atto al presidente Prodi che "tutto non è già scritto". E'appunto in tal senso che Verygod rimette in questione la corsa alle primarie del Partito Democratico

Over religions... Chi è (che) sa?
A MaDonna behind S.Pietro


Democratica-Mente

Molto bene. A poco più di un anno dall'offerta di candidatura a consigliere comunale nell'Italia dei Valori da parte del Presidente del gruppo consiliare del Piemonte Andrea Buquicchio, poi disattesa senza alcuna plausibile e corretta giustificazione, si annuncia ora la candidatura ufficiale di Verygod, alias PD Di-Paolo, alle primarie del Partito Democratico. Amen

3 o 4 per Uno
E' davvero sempre un potere tutto pitagorico

Si ringrazia Radio GrParlamento per avere comunicato che l'incontro fra Bush e Papa Ratzinger è terminato alle ore 11.43

Seminario sulla psicosinergetica
Initiation à la psychosynergie

Nel prossimo inverno presso L'Università Popolare di Villars-Gryon, nella Svizzera Romanda, partirà il seminario sulla psicosinergetica, per informazioni UniPopAigle

European Public Relations al Viva Italia Show di Londra
E.P.R. ha partecipato come sponsor ed espositore all'ultima edizione dell'importante fiera londinese del made in italy, dal 22 al 24 settembre 2006.

European Public Relations al Viva Italia Show di Londra
E.P.R. ha sponsorizzato la selezione di Miss Italia U.K. svoltasi presso il locale UMBABA, Soho, London

È arrivato il P-LOG di D'IO

Fine delle chiacchiere a vuoto e dei relativismi di comodo.STOP
Aperta la lista nera dei poveri di spirito e dei senz'anima.STOP
Partecipate numerosi.STOP
Ingresso vietato ai troppo furbi e ai porci senza le ali.STOP
www.eprouverture.com/blog/















Fiera del libro di Torino
10 - 14 Maggio 2006

 

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